Truffe Superbonus: il frazionamento fittizio giustifica il sequestro di immobili e crediti
Corte di Cassazione: il sequestro dell'immobile previene il pericolo della sua dispersione per mezzo di trasferimenti a titolo oneroso
Il frazionamento artificioso di un immobile in più unità, finalizzato ad ottenere un maggiore credito d’imposta - e quindi profitti - a seguito di (presunti) interventi Superbonus, giustifica il sequestro preventivo dell’edificio e anche del totale dei crediti maturati.
Frazionamento fittizio in più unità: legittimo il sequestro dell'immobile
Sono questi i presupposti sui quali la Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 ottobre 2024, n. 39997, ha respinto il ricorso per l’annullamento del decreto di sequestro preventivo di immobili e di crediti d'imposta derivanti da interventi Superbonus, riconoscendo non solo la fittizietà del frazionamento dell’edificio in 41 subalterni, ma anche l’elemento psicologico del reato.
Secondo il ricorrente invece non ci sarebbe stato alcun frazionamento, in quanto l’operazione sarebbe stata effettuata dai precedenti proprietari solo per adeguare la situazione catastale allo stato dei luoghi in funzione della stipula della compravendita e che la mancanza di distinti impianti idraulici ed elettrici sarebbe stata da attribuire al fatto che si trattava di un immobile collabente, dunque fatiscente e inagibile.
Il ricorrente ha anche precisato che:
- non ci sarebbe stato il dolo, considerato che il frazionamento è stato posto in essere prima della entrata in vigore del Decreto Rilancio, fermo restando che la legge consente il frazionamento prima della fruizione del cosiddetto Superbonus 110%;
- non vi sarebbe stato periculum in mora in relazione a un’eventuale dispersione dei beni sottoposti a sequestro, ritenendo in buona sostanza che i beni immobili ed il credito di imposta avrebbero potuto essere ceduti a terzi in buona fede, in tal modo rendendo impossibile poi aggredirli. Non si potrebbero invece definire i beni in sequestro profitto del reato, in quanto la truffa non ha come corrispettivo l'ottenimento della proprietà degli immobili, ma eventualmente i presunti crediti maggiori di quelli che si sarebbero potuti ottenere senza il frazionamento, qualora si dovesse ritenere quest'ultimo fraudolento.
Sequestro immobile: finalizzato a scongiurare vendita a soggetti in buonafede
Gli ermellini hanno invece confermato la decisione del Tribunale del riesame, considerato che la proprietaria e il procuratore alla vendita di uno degli immobili non hanno conferito alcun mandato al professionista che ha curato il frazionamento, aggiungendo che non avrebbero avuto interesse di sorta all'operazione, di cui si sono accorti soltanto quando avevano ricevuto la copia dell'atto di compravendita.
Spiegano i giudici di Piazza Cavour che la fittizietà del frazionamento – provato anche dal fatto che sono state realizzate un numero significativamente inferiore di unità immobiliari rispetto a quelle dichiarate e alla fittizia costituzione di due distinti condomini, nei giorni immediatamente successivi ai rispettivi acquisti, ha consentito ai due odierni ricorrenti di ottenere un beneficio fiscale di gran lunga superiore a quello al quale avrebbero avuto diritto senza l'artificio posto in essere.
Questo perché, ricordano gli ermellini, se il richiedente il beneficio è un condominio non sussiste il limite di due unità immobiliari pro capite previsto dall'art. 119, comma 10, D.L. n. 34/2020. Se anche prima del cosiddetto Decreto rilancio erano previste agevolazioni e benefici per il miglioramento dell'efficienza energetica (Ecobonus) e per gli interventi volti al consolidamento statico ed alla riduzione del rischio sismico (Sismabonus), il Superbonus 110% ha solo unificato detti benefici fiscali, maggiorandoli nelle percentuali, motivo per cui è irrilevante che il frazionamento di uno degli immobili sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della normativa sul Superbonus 110%
In altri termini, rileva il Tribunale, il cosiddetto Decreto rilancio non ha introdotto un diverso e sconosciuto beneficio fiscale, ma si è limitato a richiamare bonus già preesistenti, di cui gli odierni ricorrenti avrebbero comunque fruito in misura non dovuta.
Crediti vanno sequestrati totalmente perché inquinati da condotta illecita
Per quanto riguarda i crediti generati, la condotta fraudolenta "inquina" l'intera procedura, sicché il credito di imposta ottenuto deve considerarsi integralmente illecito e non solo parte di esso, non essendo possibile, data l'unicità del procedimento, individuare frazioni lecite della procedura.
Conclude la Cassazione:
- deve essere considerato illecito l'intero credito di imposta lucrato e non solo una parte di esso;
- l'immobile è stato sottoposto a sequestro perché frutto dell'indebito vantaggio fiscale conseguito, stante il pericolo della sua dispersione per mezzo di trasferimenti a titolo oneroso;
- il credito di imposta ancora non ottenuto dall’altro immobile è stato sequestrato quale futuro profitto del reato tentato, per evitare che il suo utilizzo potesse portare alla consumazione della truffa.
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SentenzaIL NOTIZIOMETRO