Ultime notizie Superbonus e cessione del credito: ecco la bozza di Decreto Legge
La primissima bozza di Decreto Legge approvata dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024 che modifica il superbonus e il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito)
Art. 9 - Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.170, è destinata ai territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 9 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. Al fine di assicurare la concessione e l’operatività delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».
3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.
4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
5. Ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.925.000 per l’anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. In considerazione dell’eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi per i quali è prevista l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’entità del contributo di cui al suddetto comma è fissato nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo.
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