Valutazione della regolarità di un immobile: aspetto cruciale nelle compravendite

Abusi edilizi e responsabilità del nuovo proprietario: quando l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale diventa una sanzione inevitabile

di Redazione tecnica - 13/01/2025

La natura dell’ordine di demolizione

I giudici di Palazzo Spada, infatti, ricordano che l’ordine di demolizione è una sanzione dal carattere reale, dalla finalità ripristinatoria e che ha per oggetto le opere abusivamente realizzate. Proprio per questo motivo, l’individuazione del suo destinatario comporta l’accertamento di chi sia il soggetto titolare del bene, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa).

Nel caso di specie, il Comune aveva emesso un primo ordine al precedente proprietario di un immobile che aveva eseguito, in assenza di concessione, opere quali scavo di sbancamento, demolizione di muratura di sostegno condominiale, creazione di vano finestra e porta al locale garage e cambio di destinazione d’uso del locale garage a tavernetta, intimandogli di ripristinare lo stato dei luoghi.

Tale ordine di demolizione era stato impugnato al TAR ma il relativo giudizio è stato dichiarato perento.

Successivamente l’immobile viene venduto e su sollecitazione di terzi, il Comune emette un nuovo ordine di demolizione richiamando il primo emesso ai precedenti proprietari. A seguito di inottemperanza della demolizione, il Comune acquisisce gratuitamente a patrimonio comunale l’immobile e l’area circostante.

Da qui il ricorso che si basa su diversi aspetti tra i quali:

  • la natura sanzionatoria dell’acquisizione;
  • la notifica agli altri comproprietari (parte dell’abuso era stato realizzato in area condominiale);
  • effetto dell’istanza di accertamento di conformità (nelle more era stata presentata istanza di sanatoria edilizia);
  • obbligo di esecuzione della demolizione (il proprietario ha lamentato l’impossibilità tecnica di rimuovere le opere abusive senza arrecare pregiudizio a quelle legittime).
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