Varianti ante 77: nel Salva Casa la sanatoria che non ti aspetti
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 105/2024 di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 è operativo il nuovo art. 34-ter del Testo Unico Edilizia
La vera grande novità arrivata dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 105/2024 di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) è rappresentata dall’inserimento del nuovo art. 34-ter all’interno del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Varianti ante 77: nuova procedura di sanatoria
La lettera f-bis), comma 1, art. 1, del D.L. n. 69/2024 coordinato, inserita durante il percorso di conversione in legge, introduce una disciplina finalizzata alla regolarizzazione degli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo, qualora lo stesso sia stato rilasciato prima dell’entrata in vigore della Legge Bucalossi n. 10/1977 (c.d. Legge Bucalossi). Viene previsto che le parziali difformità realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, sono soggette, alle condizioni individuate, alla nuova disciplina delle tolleranze costruttive.
Nel dettaglio, la lettera introduce nel testo unico edilizia (D.P.R. 380/2001) il seguente articolo 34-ter rubricato “Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo”:
1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale dif-formità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all’articolo 34-bis possono essere re-golarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.
2. L’epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la do-cumentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della variante mediante la documenta-zione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-strativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono regolarizzare l’intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 5. L’amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel caso in cui accerti l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Si applicano le disposi-zioni di cui all’articolo 36-bis, commi 4 e 6. Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall’articolo 36-bis, comma 5-bis.
4. Le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effet-tuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguìto un ordine di demo-lizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibi-lità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis.
IL NOTIZIOMETRO