Variazione prezzi materiali, l'ordinanza che fa discutere
Non lascia indifferenti il provvedimento con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare del MIMS. Ecco il parere del nostro esperto
Il caro materiali e la rilevazione delle percentuali di variazione dei prezzi rappresentano un tema di primaria importanza e la disputa che vede contrapporsi il MIMS e l'ANCE viene seguita con molta attenzione da imprese, stazioni appaltanti e committenti.
Rilevazione variazioni prezzi e caro materiali, il commento all'Ordinanza
Se non altro perché un nuovo punto a favore, al momento, è stato segnato contro il Ministero delle Infrastrutture, come si evince leggendo l’ordinanza n. 4936/2022 con cui il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 7215/2022. In primo grado, il giudice amministrativo aveva infatti specificato che il MIMS era tenuto ad espletare un supplemento istruttorio, condotto facendo ricorso anche a fonti e metodiche diverse per le rilevazioni dei dati sulle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, del primo semestre 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021.
Sul punto ha dato anche il suo parere il nostro esperto in materia di Contratti Pubblici, l’avv. Rosamaria Berloco: “Dall’ordinanza emerge che il Ministero aveva chiesto di sospendere la sentenza per effettuare il supplemento istruttorio. Il Consiglio di stato ha invece ritenuto che la sentenza del TAR non dovesse essere sospesa e che il Ministero deve effettuare l’istruttoria che gli è stata ordinata, ricordando che nelle more della rideterminazione, le variazioni di prezzo già accertate restano tali, salvo compensazioni in aumento o diminuzione all’esito della definizione nel merito del giudizio. Nella motivazione del Consiglio di Stato sembra ravvisarsi anche un monito per le stazioni appaltanti: le rideterminazioni del MIMS non sono una “giustificazione” per non pagare le compensazioni agli operatori".
Nel testo dell’ordinanza si legge infatti che il periculum in mora prospettato dal MIMS, ovvero il danno procurato alle imprese dalla tardiva rilevazione della variazione dei prezzi dei materiali della quale le stazioni appaltanti dovranno tener conto in fase di esecuzione dei contratti – è superato dall’effetto conformativo della sentenza impugnata. Per Palazzo Spada, “la riedizione del potere derivante dalla caducazione del provvedimento non esclude la transitoria applicazione delle variazioni dei prezzi già accertate, salvo compensazioni in aumento o diminuzione all’esito della definizione nel merito del giudizio”.
Staremo a vedere gli sviluppi della situazione, ma una cosa è certa: il Ministero non potrà esimersi dal rifare i calcoli, come disposto al momento dalla sentenza di primo grado.
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