Variazioni essenziali: l’accertamento di conformità pre e post Salva Casa
Mentre la giustizia amministrativa segue il principio “tempus regit actum”, si prevede, nei prossimi mesi, l’arrivo di numerose domande di sanatoria ex art. 36-bis del TUE
Demolizione parti abusive: no alla sanatoria condizionata
Analoghe considerazioni si possono fare riguardo alla variazione essenziale della parte esterna del primo piano "con superficie diversa e sagoma rispetto a quanto assentito ed allegato alla SCIA, con realizzazione non assentita di muretti in pietra". Ciò dimostra che la scindibilità non poteva essere realizzata con un mero intervento demolitorio che eliminasse le parti non conformi al titolo edilizio ottenuto.
L’impossibilità di scindere la parte conforme degli interventi edilizi realizzati da quella illegittima comportava l’impossibilità di concedere la sanatoria richiesta.
Per altro, come spiega il giudice:
- la sanatoria può riguardare un intero manufatto o delle parti autonome di esso che siano già compiutamente realizzate e che presentino la doppia conformità;
- non è possibile richiedere la sanatoria rispetto ad un immobile che sarà reso conforme con ulteriori lavori da effettuare successivamente.
Ricorda sul punto Palazzo Spada che l’accertamento di conformità edilizia di cui all’art. 36 d.P.R. 380/2001 ha la funzione di legittimare dei manufatti privi di titolo edilizio, ma che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie sia dell’epoca in cui furono realizzati sia di quella in cui viene chiesta la sanatoria.
Nel caso in esame, non era possibile rilasciare la sanatoria poiché non il manufatto non era conforme alle prescrizioni normative, in presenza di un ordine di demolizione sulla cui legittimità parziale neanche l’appellante ha obiezioni.
Per dimostrare la scindibilità l’appellante avrebbe dovuto abbattere gli abusi riscontrati e non sanabili e successivamente presentare la sanatoria.
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