Variazioni essenziali: l’accertamento di conformità pre e post Salva Casa

Mentre la giustizia amministrativa segue il principio “tempus regit actum”, si prevede, nei prossimi mesi, l’arrivo di numerose domande di sanatoria ex art. 36-bis del TUE

di Redazione tecnica - 19/10/2024

Variazioni essenziali e Salva Casa: l'accertamento di conformità ex art. 36-bis

Impossibile ignorare le novità introdotte dal D.L. n. 69/2024, convertito con legge n. 105/2024, che ha introdotto l’art. 36-bis per regolarizzare le “parziali difformità” e le variazioni essenziali di cui all’art. 32 del Testo unico Edilizia, secondo cui sono variazioni essenziali quelle stabilite dalle regioni, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

  • a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
  • b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
  • c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
  • d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
  • e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

In questo caso il proprietario o responsabile dell’abuso può ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione (comma 1 dell’art. 36-bis).

Come previsto al comma 2, in sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.

Via libera quindi alla sanatoria condizionata per le variazioni essenziali, fermo restando la praticabilità degli interventi e la loro sanabilità, legata sempre alla conformità alla normativa vigente. Peccato però che, allo stato attuale, l’attivitàà dei SUAP sia particolarmente difficoltosa a causa dell'assenza della modulistica di riferimento.

 

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