Variazioni essenziali e quadro normativo regionale: nuovo Dossier ANCE
Alla luce delle modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dal Salva Casa, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) fa il punto sulle variazioni essenziali e le differenze regionali
Variazioni essenziali sempre più importanti
Occorre ricordare che a seguito delle recenti modifiche introdotte al Testo Unico Edilizia dalla Legge n. 105/2024, che ha convertito il D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), comprendere se un intervento rientri tra le “variazioni essenziali”, ossia nella fascia intermedia compresa tra la l’abuso totale e quello parziale, risulta essere di fondamentale importanza per le successive possibilità di gestione della difformità.
A seguito del Salva Casa, infatti, il legislatore ha suddiviso l’accertamento di conformità tra gli interventi realizzati:
- in assenza di permesso di costruire o in difformità (art. 36, TUE);
- in parziale difformità o con variazioni essenziali (art. 36-bis, TUE).
Nel primo caso, la condizione necessaria per la sanatoria dell’abuso è la doppia conformità “sincrona”: l’intervento deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Nel secondo caso, invece, è richiesta la doppia conformità “asincrona”: l’intervento deve risultare conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.
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