Vendere casa dopo il Superbonus può attirare il mirino del Fisco

La prassi dell’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza considerano attività d’impresa l’aver svolto anche un solo affare. A rischio recuperi Iva e Irap, nonché la spettanza del Superbonus

di Cristian Angeli - 29/08/2024

Basta un singolo affare

È evidente, però, che dovrebbe essere meglio specificato cosa si intenda per operazione “destinata alla vendita a terzi”. Sembra, cioè, che il fine speculativo del comportamento messo in atto debba sussistere sin dall’inizio, elemento che però sarebbe tutto da dimostrare in sede di eventuali contestazioni.

In più, mentre nel caso in cui siano state ristrutturate con Superbonus e vendute varie unità immobiliari o un intero edificio, la configurazione di un’attività d’impresa risulta altamente concreta, può davvero dirsi lo stesso quando ad essere venduto è un singolo immobile, anche solo un appartamento?

Purtroppo, tale circostanza non “salva” dal rischio di cui trattiamo. L’opinione del Fisco prima richiamata, infatti, è ricalcata da una serie di pronunce della Cassazione, che ha sottolineato come “non può escludersi la qualità di imprenditore in colui il quale compia un unico affare, di non trascurabile rilevanza economica, a seguito dello svolgimento di un’attività che abbia richiesto una pluralità di operazioni” (sentenza n. 36992/2022, in senso simile si veda anche l’ordinanza n. 15931/2021).

È indubbio che spesso vendere un immobile ristrutturato con Superbonus rappresenta un’operazione di grande rilevanza economica, mentre risulta più incerto comprendere se i vari step da mettere in atto per ottenere il Superbonus (appaltare i lavori, attivare tecnici esperti, gestire le pratiche edilizie e fiscali, etc.) possano rientrare nel concetto di “pluralità di operazioni” menzionato dalla Cassazione.

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