Vendere casa dopo il Superbonus può attirare il mirino del Fisco
La prassi dell’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza considerano attività d’impresa l’aver svolto anche un solo affare. A rischio recuperi Iva e Irap, nonché la spettanza del Superbonus
Perdita del Superbonus
Infine, è noto che il Superbonus, a differenza di Ecobonus e Sismabonus ordinari, rappresenta un’agevolazione fiscale riservata alle sole persone fisiche. Le norme sono chiare infatti nell’escludere le imprese. Nel dettaglio, il co. 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, elencando i beneficiari del Superbonus cita le “persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione”.
Nel caso del Superbonus, dunque, la chiarezza delle norme rende evidente che laddove questo sia fruito da soggetti che, pur essendo persone fisiche, svolgono attività imprenditoriali anche solo “di fatto”, si può configurare un caso di fruizione indebita.
Ma come detto, anche svolgere un singolo affare, come vendere un appartamento ristrutturato con Superbonus, può far ricadere l’attività sotto l’ombrello dell’esercizio d’impresa. E così, oltre all’eventuale recupero Iva e Irap, il Fisco potrebbe contestare la spettanza stessa del Superbonus, proprio perché ad ottenerlo non è stato un privato al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa. Il rischio, in sostanza, è quello di subire anche un recupero fiscale per bonus non spettante, o peggio, inesistente.
Articolo a cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it
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