VEPA ed edilizia libera: il no del TAR
Secondo il giudice, l'installazione di una vetrata panoramica su una loggia aggettante non rientra fra gli interventi autorizzati dall'art. 6 del Testo Unico Edilizia
La qualificazione delle vetrate panoramiche (VEPA) come intervento di edilizia libera continua ad essere abbastanza controversa, senza trovare un orientamento giurisprudenziale prevalente sull’altro, nonostante la recente modifica introdotta dalla legge n. 142/2022 che ha innovato il testo dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) con l’inserimento della lettera b-bis.
VEPA su loggia aggettante: non è edilizia libera
Ne è ulteriore prova la recente sentenza n. 15192/2023 del TAR Lazio che, diversamente da quanto statuito sempre di recente dal Tar Emilia Romagna, ha respinto il ricorso presentato contro un’Amministrazione comunale, la quale ha qualificato l’installazione di una VEPA in una loggia come creazione di nuovo volume soggetto a permesso di costruire.
Secondo i ricorrenti, sarebbe stato violato appunto l’art. 6 del Testo Unico Edilizia, in quanto la tenda a vetri ripiegabile installata non avrebbe costituito una struttura fissa e, quindi, non avrebbe chiuso stabilmente la loggiama, soprattutto, avrebbe riguardato la metà superiore del balcone lasciando permanentemente aperta la metà inferiore dell’affaccio. Pertanto, il manufatto non avrebbe necessitato di un permesso di costruire, ma avrebbe potuto essere realizzato a seguito della presentazione di una semplice CILA.
La relazione tecnica allegata precisava che l’opera consisteva nella “posa in opera di una tenda a vetri costituita da pannelli senza profili metallici verticali ripiegabili a pacchetto lateralmente fino a completa scomparsa e limitatamente alla sola metà superiore del balcone dell’appartamento, mentre la metà inferiore, delimitata da una ringhiera, resterà perennemente e completamente aperta”.
La sentenza del TAR
Di diverso avviso il TAR, per cui il materiale utilizzato (vetri), le non irrilevanti dimensioni del manufatto, la sua collocazione con altezza che arriva al soffitto e il posizionamento sulla facciata di una loggia già chiusa su tre lati costituiscono tutti elementi che inducono a ritenere l’opera astrattamente idonea a delimitare uno spazio suscettibile di una destinazione diversa da quella attuale di superficie accessoria e, precisamente, di una superficie utile lorda con conseguente aumento di volumetria.
Né, spiega il giudice, assumono significativa rilevanza la prospettata apertura della ringhiera sottostante (che, comunque, già di per sé delimita uno spazio caratterizzato da autonomia rispetto all’esterno ed è, pertanto, idonea a completare più che ad impedire l’effetto di chiusura generato dalla vetrata) e l’assenza di supporti fissi che, comunque, non preclude al manufatto di delimitare in maniera stabile e duratura la parte superiore della ringhiera chiudendo la relativa volumetria fino al soffitto.
Alla luce di tali circostanze fattuali “non risulta irragionevole la valutazione del Comune circa l’idoneità dell’opera a comportare un aumento di volumetria con conseguente necessità che la stessa, quale ristrutturazione edilizia pesante, debba essere assentita con permesso di costruire o scia sostitutiva ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera c) d.p.r. n. 380/2001”.
Edilizia libera: dove si possono installare le VEPA?
Secondo il TAR non si possono nemmeno invocare le modifiche introdotte dalla legge n. 142/2022 che, innovando il testo dell’art. 6 del d.PR. n. 380/2001 con l’introduzione della lettera b-bis), ha ricompreso nell’attività edilizia libera l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili (c.d. vepa).
La disposizione si applica alle sole vetrate installate su :
- balconi aggettanti dal corpo dell'edificio
- logge rientranti all'interno dell'edificio,
Si tratta di un presupposto che secondo il TAR nella fattispecie non ricorre: secondo il regolamento edilizio - tipo, richiamato proprio dall’art. 6 lettera b-bis) d.p.r. n. 380/2001, il balcone è l’“elemento edilizio praticabile ed aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni” mentre la loggia è l’“elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni”.
In questo caso l’area dei ricorrenti non è qualificabile come balcone perché è aperta su un solo lato ed è, piuttosto, una loggia aggettante all’esterno e non già “rientrante all’interno dell’edificio” come richiesto dall’art. 6 lettera b-bis d.p.r. n. 380/2001 per la liberalizzazione, il che è spiegabile con il maggiore impatto che caratterizza una vepa realizzata su una loggia aggettante rispetto ad una loggia interna.
Proprio l’idoneità della vetrata ad individuare una volumetria suscettibile di un’utilizzazione diversa da quella legittimamente assentita, preclude l’applicabilità della liberalizzazione operata dall’art. 6 lettera b-bis d.p.r. n 380/01. Di conseguenza, il manufatto realizzato necessita di permesso di costruire e non di scia, in quanto pannellatura scorrevole a vetri che delimita un volume.
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