Veranda abusiva in area vincolata: la demolizione è un atto dovuto
Il TAR conferma che in questo caso è necessario applicare la sanzione più grave prevista dall'art. 31 del Testo Unico Edilizia
In ambito edilizio, la giurisprudenza trova spesso come materia del contendere la natura pertinenziale o meno delle tettoie e delle verande, dovendo quindi decidere se un’opera necessita di un permesso di costruire oppure no, anche in sanatoria. Nel caso in cui però l’abuso venga commesso in zona vincolata, ogni dubbio viene fugato: l’unica soluzione possibile è la demolizione.
Sanabilità degli abusi: veranda in zona vincolata
Lo ricorda la sentenza n. 2924/2022 del TAR Lazio, inerente il ricorso presentato contro l’ordine di demolizione di una veranda di quasi 30 mq, una struttura esterna adiacente e asservita a una palestra, chiusa con vetri e coperta da una tettoia in lamiera coibentata, al cui interno era presente anche un bagno. Il manufatto era stata realizzato dall’affittuario di alcuni locali di proprietà del Comune, non solo in assenza di titolo edilizio, ma anche di autorizzazione da parte del locatore. Sul merito, il ricorrente ha anche contestato che l’ordine di demolizione avrebbe dovuto essere notificato appunto al Comune, proprietario dei locali.
Abusi edilizi in zona con vincolo paesaggistico: la sentenza del TAR
Il TAR è stato di diverso avviso, su tutta la linea: preliminarmente ha segnalato che l’ordine demolitorio è stato inviato legittimamente al responsabile dell’abuso, che lo ha realizzato dopo la stipula dle contratto di locazione senza attendere la necessaria autorizzazione dell’ente proprietario, e senza alcun titolo abilitativo da parte dell’amministrazione comunale.
Inoltre, il Comune ha emesso correttamente la sanzione demolitoria ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dato che la struttura ha determinato la realizzazione di nuovi volumi/superfici annessi all’edificio principale in area paesaggisticamente vincolata ex art. 142 D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,
Come spiega il TAR, il consolidato orientamento giursprudenziale concorda nel ritenere che la realizzazione di opere edilizie in area vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica obbliga l’amministrazione comunale, ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 27 comma 2 D.P.R. n. 380/2001, ad irrogare la più grave delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001, ossia quella demolitorio/acquisitiva di cui all’art. 31, e ciò a prescindere dal regime autorizzatorio eventualmente disatteso e, quindi, finanche nell’ipotesi di attività edilizia libera.
Inoltre il giudice amministrativo ha ricordato che:
- in presenza di un abuso edilizio, l’esercizio del potere sanzionatorio di natura demolitoria rappresenta atto dovuto e vincolato alla mera verifica dei relativi presupposti, ex lege delineati negli artt. 27 e ss. D.P.R. n. 380/2001 - essendo prioritario ed in re ipsa l’interesse pubblico al ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato, a prescindere dalla verifica dell’eventuale sanabilità dell’intervento abusivo; questa evenienza è un mero posterius rispetto all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, peraltro condizionato all’iniziativa del diretto interessato;
- l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non ha alcuna portata invalidante, ai sensi dell’art. 21 octies L. n. 241/90, trattandosi di un potere dovuto e vincolato all’accertamento della natura abusiva dell’opera;
- ai fini della legittimità del provvedimento sanzionatorio è necessario e sufficiente che siano analiticamente indicate le opere oggetto di demolizione, mentre la successiva specificazione, in punto di individuazione e quantificazione, delle aree da acquisire è rinviabile al sub-procedimento accertativo dell’eventuale inottemperanza.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando che un manufatto abusivo, anche se in edilizia libera, costruito in zona vincolata senza autorizzazione paesaggistica, va demolito.
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