Verande e terrazze di collegamento: lo strano caso della Regione Siciliana
La Suprema Corte di Cassazione ricorda che il potere di incidere sulla sanzionabilità penale spetta al solo legislatore statale, anche in materia di estinzione del reato o della pena
In ambiti edilizio il procedimento amministrativo e quello penale seguono (purtroppo) due binari differenti con la conseguenza che in alcuni casi la sanatoria di un abuso può comportare il mantenimento delle sanzioni dei reati.
Le sanzioni penali nel testo unico edilizia
Le sanzioni penali sono definite all'interno del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia) all'art. 44 e all'interno della Parte II del TUE dedicata alla normativa tecnica per l’edilizia. L'art. 44, in particolare, prevede:
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.
Verande e terrazze di collegamento: la norma siciliana
L'art. 20 della Legge della Regione Siciliana n. 4 del 16 aprile 2003 prevede un regime speciale per alcune opere interne. In particolare, per la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, per la chiusura di verande o balconi con strutture precarie, non sono richieste concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.
Per queste opere "precarie" è sufficiente il pagamento degli oneri e una relazione di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti. Nessuna planimetria da allegare. Tutto rimesso alle valutazioni del professionista.
La sentenza della Corte di Cassazione
Sull'argomento registriamo l'interessante sentenza della Corte di Cassazione n. 3966 del 4 febbraio 2022 che mette in luce l'incidenza di una normativa edilizia regionale ai fini dell'esclusione della qualificazione dei fatti come penalmente rilevanti a norma dell'art. 44 citato.
A finire in cassazione è la decisione dei giudici di merito che ha condannato gli attuali ricorrenti per aver realizzato in zona sismica, in assenza del permesso di costruire, senza dare previo avviso al Genio Civile e senza autorizzazione, la trasformazione di un terrazzino in parte di un ambiente chiuso adibito a cucina-soggiorno, per una superficie pari a circa 34 metri quadrati, altezza alla gronda di circa 2,25 metri e volume non autorizzato di circa 77,45 metri cubi, nonché il collegamento di un balcone interno al predetto terrazzino, e la realizzazione su questo di un vano con copertura e chiusura in coibentato di superficie pari a circa 5 metri quadrati.
I ricorrenti hanno contestato che in Sicilia i fatti in contestazione non costituiscono reato perché le opere risultano assentite a norma dell'art. 20 della legge Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, come riconosciuto anche dalle autorità competenti, le quali hanno rilasciato concessione in sanatoria senza apposizione di condizioni, anche tenendo conto del versamento dell'oblazione prevista dalla norma.
Nel caso di specie l'art. 20 legge regionale cit. consente la chiusura di terrazze di collegamento o di terrazze non superiori a 50 metri quadrati con strutture precarie.
Norma regionale senza incidenza sulla qualificazione dei fatti come penalmente rilevanti
I giudici della Suprema Corte hanno preliminarmente rilevato un aspetto di fondamentale importanza, ovvero che il riferimento all'art. 20 della Legge Regione Sicilia n. 4 del 2003 non ha alcuna incidenza ai fini della esclusione della qualificazione dei fatti come penalmente rilevanti a norma dell'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001.
Secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza penale di legittimità, in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali, anche se a Statuto speciale, devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi.
Principio confermato anche dalla Cassazione, come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Il potere di incidere sulla sanzionabilità penale spetta al solo legislatore statale, anche in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità ed anche con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, pur quando esse, nei loro statuti, prevedano competenze legislative di tipo primario.
Il principio in forza del quale le Regioni ad autonomia speciale, per quanto nei rispettivi statuti prevedano competenze legislative di tipo primario, devono, in ogni caso, rispettare il limite della materia penale e di quanto è immediatamente riferibile ai principi di grande riforma, come nel caso del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è stato recentemente ribadito anche in relazione ad una disciplina dettata dalla Regione Sicilia (sentenza Corte cost., n. 232 del 2017).
Posta l'irrilevanza della legislazione regionale per escludere la qualificazione dei fatti come penalmente rilevanti, la necessità del permesso di costruire ai fini dell'applicabilità dell'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 per le opere di cui è stata accertata l'esistenza deve essere valutata in considerazione della disciplina urbanistica nazionale.
Tettoia in permesso di costruire
La Cassazione ha ricordato un principio assolutamente consolidato per il quale per la realizzazione di una tettoia è necessario il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3, 10 e 31 d.P.R. n. 380 del 2001. Secondo i giudici, le disposizioni appena citate del d.P.R. n. 380 del 2001 prevalgono rispetto alla disciplina di cui all'art. 20 legge Regione Sicilia n. 4 del 2003.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 4 febbraio 2022, n. 3966IL NOTIZIOMETRO