Verifica requisiti operatore senza attestazione SOA: il parere del MIMS
Il supporto giuridico del Ministero spiega come effettuare la verifica del possesso dei requisiti economici e tecnici per lavori con importo entro i 150mila euro
Come fa una Stazione Appaltante a verificare il possesso dei requisiti economici e tecnici di un operatore previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di lavori o singoli lotti di un’opera più complessa, il cui importo sia inferiore ai 150mila euro + IVA? In particolare, è possibile utilizzare la piattaforma MEPA oppure un’altra piattaforma per effettuare la verifica e se sì, quali dati vanno verificati?
Si tratta di alcuni dubbi posti da una Stazione Appaltante al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha risposto tramite il Servizio Contratti Pubblici con il parere n. 1255 del 29 marzo 2022.
Verifica requisiti operatore senza attestazione SOA: il parere del MIMS
Nel rispondere, il Supporto Giuridico ha premesso che le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del D.P.R. n. 207/2010 trovano ancora applicazione, come previsto dalla norma transitoria contenuta all'articolo 216, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Nel dettaglio, secondo quanto disposto dall’articolo 90, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150mila euro:
- se in possesso della attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire; in questi casi, "non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti"
- se in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo elencati al comma 1 dell’articolo 90 del Regolamento, lett. a), b) e c).
Inoltre, al comma 3, l'articolo 90 del DPR 207/2010 specifica che "I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia".
Come svolgere la verifica
Questo significa che in mancanza di SOA, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 vanno svolte sulla base di quanto indicato anche dall'articolo 79 del D.P.R. n. 207/2010 e, quindi, con riferimento a:
- certificati di regolare esecuzione di lavori analoghi rilasciati dal committente e sottoscritti dal direttore lavori;
- dichiarazioni annuali dei redditi, corredate dalle ricevute di presentazione, relative all’ultimo quinquennio per le imprese individuali e le società di persone;
- bilanci, corredati dalla nota di deposito, relativi all’ultimo quinquennio, per le società di capitali;
- libro dei cespiti o alt.ra documentazione (es. certificati di proprietà, contratti preliminari di noleggio, ecc..) a comprova dell’effettiva disponibilità di adeguata attrezzatura relativamente all’oggetto dei lavori.
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