Verifiche vulnerabilità sismica edifici: le indicazioni del Governo

Il ministro Musumeci risponde allo stop sulle verifiche di vulnerabilità su edifici di rilevanza nazionale. Oltre 20 miliardi stanziati dal 2003 a oggi

di Redazione tecnica - 08/07/2024

Si conferma lo stop al 31 dicembre 2023 per il completamento delle verifiche sismiche ai sensi dell’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio n. 3274 del 2003, su edifici pubblici di interesse strategico nazionale (sedi di amministrazioni regionali, provinciali e comunali, strutture sanitarie) e di speciale rilevanza (scuole, nidi d'infanzia, università, luoghi di culto, centri commerciali, case di cura private, residenze per anziani, cinema, teatri, discoteche, musei, biblioteche, stadi e impianti sportivi).

Il termine, inizialmente previsto per il 2008, è stato più volte differito con successivi provvedimenti, e non verrà ulteriormente spostato. In ogni caso, nuovi interventi potranno essere programmati utilizzando il Fondo per il finanziamento del programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, istituito dall’art. 1, comma 400 della Legge di Bilancio 2024.

Verifica vulnerabilità sismica edifici: l'interrogazione al Governo

A chiarirlo è il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, con risposta scritta allinterrogazione 5-02538 presentata dall’on. Marco Simian in VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla Camera. Il deputato ha fatto presente come le verifiche di vulnerabilità sismica su immobili di interesse strategico nazionale e immobili di speciale rilevanza rappresentino procedure lunghe e anche costose, e che lo stop mette a rischio chiusura tutti gli edifici sui quali esse non sono state ancora operate o concluse.

Da qui le richieste in Commissione VIII alla Camera su:

  • quali iniziative di competenza si intenda assumere per scongiurare la chiusura dei locali coinvolti dalla normativa antisismica e con essi di tutte le attività economiche, non economiche e istituzionali;
  • le eventuali iniziative da adottare, che consentano l'adeguamento antisismico solo per le costruzioni nuove e non per quelle che, al tempo della costruzione, erano in regola con la normativa antisismica e, in ogni caso, se si intenda adottare iniziative normative per prorogare, almeno di ulteriori 5 anni, il termine per adempiere agli obblighi di verifica;
  • le eventuali iniziative da adottare per prevedere adeguati supporti economici, al fine di consentire anche ai privati sia di effettuare le verifiche sismiche, sia di intervenire in un tempo compatibile con le condizioni di rischio riscontrate.

Verifiche di vulnerabilità sismica: stanziati 2 miliardi di euro in 20 anni

La risposta del Ministro ha messo in evidenza come nell’arco di 20 anni, siano state messe a disposizioni ingenti risorse: “dal 2003 lo Stato non si è limitato ad imporre obblighi, ma ha anche avviato una serie di misure con l'obiettivo di supportare l'implementazione di verifiche sismiche e di interventi di riduzione della vulnerabilità dell'edilizia pubblica, in particolare scolastica”:

  • con l'articolo 32-bis del d.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, è stato istituito il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte. Nell’arco di 10 anni (2003-2013) tale fondo è stato complessivamente finanziato per la somma di 393,48 milioni di euro; su scala nazionale, con il fondo sono state condotte circa 5.000 verifiche sismiche e finanziati circa 170 interventi su edifici strategici e rilevanti e 225 interventi su edifici scolastici.
  • con l'articolo 11, comma 4-sexies, del d.L. n. 179/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, è stato istituito il Fondo unico per l'edilizia scolastica nel quale sono confluite le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
  • l'articolo 11 del D.L. n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, con cui è stato istituito il Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico, finanziato per il periodo 2010-2019 per un importo complessivo di circa 1,7 miliardi di euro.

Il totale ammonta a 2 miliardi nell’arco di 20 anni: proprio per questo, continua il ministro, pur comprendendosi le difficoltà rappresentate dai soggetti chiamati ad ottemperare, il Governo ha ritenuto di non prorogare ulteriormente i termini entro cui adempiere l'obbligo di verifica; ciò tenuto conto dei numerosi anni trascorsi, dei consistenti finanziamenti operati e della necessità di accordare alla sicurezza priorità rispetto a qualsiasi altra esigenza.

L'istituzione del Fondo per il programma di mitigazione strutturale

In ogni caso, conclude il Ministero si controbilancerà con il Fondo per il finanziamento del programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.

Queste risorse entreranno a far parte di un programma di interventi, che sarà approvato con decreto a firma dello stesso ministro, su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici appena insediata.

Il programma individuerà:

  • le priorità di intervento;
  • il quadro finanziario;
  • le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione;
  • le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere.
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