Versamento contributi minimi a Inarcassa: modello già disponibile

La Cassa Previdenziale mette già a disposizione il PagoPA. Ecco quanto, come effettuare il pagamento ed entro quando provvedere

di Redazione tecnica - 30/05/2024

Più tempo per il versamento della prima rata dei minimi 2024 per gli iscritti a Inarcassa. Come specificato sul sito dell’ente previdenziale, è stata infatti anticipata al 23 maggio 2024 l’emissione dei PagoPA, confermando la stessa scadenza del 30 giugno 2024.

Contributi minimi Inarcassa: ok al versamento 

In questo modo, architetti e ingegneri iscritti alla  Cassa potranno subito compensare con F24, rateizzare con Inarcassa Card oppure scegliere un altro tra i metodi di pagamento disponibili, che includono l'addebito diretto su conto (SDD) nel caso di rateizzazione dell’importo del conguaglio annuale, il bonifico bancario oppure ancora il finanziamento.

Cosa sono i contributi minimi

Ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento Generale Previdenza, i contributi previdenziali di Inarcassa sono connessi all’esercizio della libera professione e includono:

  • il contributo soggettivo, obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno;
  • il contributivo facoltativo, che è volontario e va calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto;
  • il contributo integrativo, obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
  • il contributo di maternità/paternità, obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa.

Sia il contributo soggettivo che quello integrativo prevedono il versamento di contributi minimi:

  • nel caso del contributo soggettivo, esso va corrisposto indipendentemente dal reddito professionale dichiarato. Il suo ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2024 è pari a 2.695 euro;
  • nel caso del contributo integrativo, esso va corrisposto indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato. Anche in questo caso l'ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2024 è pari a 815 euro.

Entrambi i contributi minimi, a partire dal 01/01/2021, sono dovuti per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa, fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità grave erogato dall’Associazione, che dovranno il contributo nella misura del 50%.

Inoltre il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.

Collegato al versamento dei minimi è il contributo di maternità/paternità, che deve essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, in due rate il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno.

Per l’anno 2024 l’importo della contribuzione di maternità/paternità è stato  provvisoriamente definito con lo stesso valore del 2023 (60 euro) e con la prima rata dei minimi bisognerà versare 30 euro..

Deducibilità dei contributi minimi

Infine, Inarcassa ricorda che i contributi sono deducibili, secondo il regime fiscale adottato dal professionista:

  • regime fiscale ordinario: i contributi versati per ciascun anno, obbligatori e volontari, sono deducibili fino a capienza del reddito complessivo e vanno indicati nel quadro RP (oneri deducibili) del modello Persone Fisiche.
  • regime fiscale di vantaggio o regime forfetario:
    • a) i contributi obbligatori vanno indicati nel quadro LM con conseguente abbattimento del reddito professionale imponibile ai fini fiscali. Se il reddito indicato non è sufficiente, la parte residuale potrà essere indicata nel quadro RP (oneri deducibili) della dichiarazione e dedotta dal reddito complessivo;
    • b) i contributi facoltativi invece devono essere indicati esclusivamente nel quadro RP (oneri deducibili) e dedotti dal reddito complessivo.
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