Vincolo paesaggistico per comuni con meno di 10.000 abitanti
Presentato al Senato un disegno di legge per la modifica dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2024 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Presentato al Senato e attualmente in fase di esame presso l’8a Commissione, il disegno di legge n. 1003 propone una modifica significativa all'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), riguardante il vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Vincolo paesaggistico: il ddl
Al netto della "svista formale" contenuta nel testo (che erroneamente fa riferimento al D.Lgs. n. 4/2004 anziché al corretto D.Lgs. n. 42/2004), il provvedimento nasce con l'obiettivo di risolvere alcune criticità emerse nei piccoli comuni, esentati dall'obbligo di pianificazione pluriennale di attuazione ai sensi dell’art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Una svista che, ancora una volta, evidenzia l'approssimazione con cui spesso vengono redatti questi disegni di legge, ma che non cambia la sostanza della questione.
La proposta di modifica mira a integrare la disciplina paesaggistica stabilendo che, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non tenuti alla redazione dei Piani Pluriennali di Attuazione (PPA), le aree inserite negli strumenti urbanistici siano escluse dal vincolo paesaggistico. La logica sottesa è semplice: queste aree avrebbero già subito una pianificazione territoriale programmata e studiata, rendendo superflua un'ulteriore tutela paesaggistica.
La modifica al Codice dei beni culturali
Il testo della modifica è chiaro:
“All’articolo 142, comma 2, lettera b), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nei comuni non tenuti alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell’articolo 13, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell’articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, le aree inserite negli strumenti urbanistici sono escluse dal vincolo paesaggistico»”.
Se il disegno di legge venisse approvato, il comma 2 dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 sarebbe così modificato, escludendo dal vincolo le aree urbanisticamente pianificate nei piccoli comuni, anche in assenza di un PPA.
L’audizione del CNI
Un punto importante, che merita attenzione, è stato sollevato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), rappresentato dal Consigliere Alberto Romagnoli durante l'audizione al Senato. Romagnoli ha sottolineato come questa proposta normativa tocchi un tema centrale per la tutela del paesaggio e per l’operatività quotidiana dei professionisti tecnici, spesso chiamati a interfacciarsi con vincoli e procedure complesse.
“La materia in discussione — ha dichiarato Romagnoli — è molto importante per la nostra categoria e per il nostro Paese, sia perché è finalizzata a preservare il paesaggio, sia perché vede molti soggetti coinvolti, siano essi professionisti o tecnici in organico nelle varie pubbliche amministrazioni (comuni, regioni, Ministero) in molti casi ingegneri iscritti al nostro sistema ordinistico”.
Il cuore del problema, come evidenziato dal CNI, sta nella necessità di definire con precisione quali siano queste “aree inserite negli strumenti urbanistici”. Senza una chiara delimitazione, il rischio è quello di aprire la strada a nuovi contenziosi amministrativi, che andrebbero a complicare ulteriormente una materia già di per sé complessa. Da qui l’invito a inserire nel testo normativo un’esplicitazione puntuale, in modo da evitare interpretazioni ambigue e garantire certezze tanto per i professionisti quanto per le amministrazioni.
In definitiva, il disegno di legge n. 1003 rappresenta un tentativo di semplificazione normativa che potrebbe alleggerire il carico burocratico nei piccoli comuni, senza compromettere la tutela del paesaggio. Tuttavia, come spesso accade, il successo di queste modifiche dipenderà non solo dal testo finale della norma, ma anche dalla sua applicazione pratica e dall’interpretazione che ne daranno le amministrazioni locali e gli organi di controllo. Una partita delicata, che merita di essere seguita con attenzione.
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