Violazione degli obblighi di pubblicità legale e SA non qualificata: gara da rifare
ANAC dice no a procedure indette da stazioni appaltanti non qualificate, per altro in violazione degli obblighi di pubblicità legale previsti dal Codice dei Contratti
Violazione degli obblighi di pubblicità legale
Inoltre in relazione alla procedura in oggetto non risultano poi assolti gli obblighi di pubblicazione.
Preliminarmente, ANAC ha ricordato che l’avvio della digitalizzazione nel settore dei contratti pubblici ha introdotto significative novità in tema di pubblicità legale di bandi e avvisi relativi alle gare ad evidenza pubblica, sia in ambito europeo che in ambito nazionale.
Per la pubblicità in ambito europeo, dal 1° gennaio 2024:
- l’ANAC è diventata e-sender nazionale, ossia l’unico soggetto deputato a trasmettere bandi e avvisi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE, mentre in ambito nazionale, la Piattaforma per la Pubblicità a Valore Legale (PVL) presso la BDNCP ha sostituito la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, relativa ai contratti pubblici;
- di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 sono pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest’ultima.
Queste novità si applicano esclusivamente per le procedure di gara avviate a partire dal 1° gennaio 2024; in proposito, lo stesso art. 225 del d. lgs. n. 36/2023, norma primaria di riferimento, prevede, al comma 1, che fino alla data del 31 dicembre 2023 “gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici”, mentre al comma 2 specifica che le disposizioni in materia di digitalizzazione “acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024” .
Come chiarito con apposito Comunicato allegato alla Delibera dell’Autorità del 13 dicembre 2023, n. 582, adottata di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonostante la modifica delle condizioni di utilizzo del sistema Simog in considerazione del passaggio alla PCP, “resta consentita, fino a nuova comunicazione, l’acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023: il sistema Simog consentirà il perfezionamento dei suddetti CIG esclusivamente se la data di pubblicazione del bando o della spedizione della lettera di invito è antecedente il 01/01/2024; i CIG acquisiti successivamente a tale data saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023”.
L’inapplicabilità della nuova normativa alle procedure di gara indette antecedentemente al 1° gennaio 2024 è inoltre confermata dalla Delibera del 20 giugno 2023, n. 263 per cui “in attuazione dell’articolo 225 comma 1 del codice, fino al 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016”.
In questo caso, trattandosi dunque a tutti gli effetti di procedura di gara nella quale il bando è stato perfezionato in data antecedente al 1 gennaio 2024, non può trovare applicazione il sistema delle piattaforme gestito dall’Autorità in relazione agli obblighi di pubblicazione a livello nazionale o europeo, né in relazione a quelli previsti per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza, né ancora il principio di unicità dell’invio richiamato dal comune nella nota di riscontro alla richiesta istruttoria trasmessa dall’Autorità.
Quindi sussisteva un obbligo, esclusivamente in capo alla stazione appaltante, di adempiere agli oneri di pubblicità legale secondo le modalità ordinariamente applicabili in epoca precedente all’intervenuta digitalizzazione.
Risulta infatti evidente che l’omessa pubblicazione del bando di gara, oltre a porsi in chiara violazione di legge, ha di fatto precluso a diversi operatori economici un’adeguata conoscenza della procedura stessa, che avviene secondo i canoni ordinari prescritti dalla normativa di riferimento ratione temporis applicabile.
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