Vizi e difetti nei cantieri Superbonus (e non solo): riconoscimento, tutele e rimedi
Sono sempre più frequenti i problemi tecnici derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere agevolate dal superbonus e dagli altri bonus edilizi. Ne abbiamo parlato con l’ing. Cristian Angeli
Cosa fare in caso di vizi costruttivi
D. Come deve comportarsi il committente qualora riscontri dei vizi costruttivi?
R. Sono due, in sostanza, le strade possibili individuate dal Codice Civile, e la scelta su quale percorrere dipende dalle valutazioni tecniche della situazione concreta. Da un lato abbiamo l’art. 1667, che regola il caso della responsabilità c.d. “contrattuale” dell’appaltatore; dall’altro, l’art. 1669 sulla responsabilità c.d. “extracontrattuale”.
In base all’art. 1667, l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, purché questi non fossero già noti al committente al momento dell’accettazione dell’opera e purché egli li denunzi all’appaltatore entro 60 giorni dalla loro scoperta. L’azione a sua disposizione (che può essere volta, in base all’art. 1668, alla rimozione dei vizi, alla riduzione del corrispettivo pattuito o alla risoluzione del contratto d’appalto), si prescrive in 2 anni dal giorno della consegna dell'opera.
Oltre a ciò, il committente può accedere alla tutela prevista dall’art. 1669, che permette di chiedere anche il ristoro dei danni subiti, ma solo in caso, come anticipato, di difetti “gravi”. Per attivarla, il tempo a disposizione è maggiore di quello relativo alla “semplice” tutela per vizi e difformità di cui all’art. 1667, ma non bisogna comunque pensare di poter aspettare eccessivamente. Innanzitutto, infatti, la tutela per i danni subiti è attivabile solo nei primi 10 anni dal compimento dell’opera. In secondo luogo, il committente deve denunziare all’appaltatore il grave difetto entro un anno dalla sua scoperta.
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