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Whistleblowing: direttore sanzionato per ritorsioni al dirigente segnalante

La delibera ANAC: chiaro comportamento ritorsivo derivante dalla conoscenza della segnalazione, fatta dal dipendente, di illeciti a proprio carico

di Redazione tecnica - 23/09/2024

10mila euro di sanzione amministrativa e annullamento dei provvedimenti considerati ritorsivi. È questa la decisione di ANAC, contenuta nella delibera del 30 luglio 2024, n. 380, con cui lì'Autorità Anticorruzione ha riconosciuto il comportamento discriminatorio e vessatorio del direttore di una Pubblica Amministrazione nei confronti di un dirigente, che aveva segnalato alcuni illeciti a carico proprio del direttore e che configuravano dei conflitti di interessi.

Whistleblowing: sanzionate le ritorsioni contro un segnalante

Dopo la segnalazione al RPCT, per altro rimasta inevasa, il dirigente avrebbe cominciato a subire ritorsioni da parte del direttore, coincise con una riorganizzazione complessiva della struttura organizzativa, e formalizzata di fatto venti giorni dopo la segnalazione di illeciti.

Non solo: il direttore, a causa di un errore interno nella protocollazione delle comunicazioni, era perfettamente a conoscenza della segnalazione a proprio carico e dell’identità del segnalante.

Ne erano derivati:

  • la riorganizzazione della struttura in quattro aree, tre di fascia A e una sola C, a capo della quale era stato messo il segnalante;
  • l’attribuzione di personale dequalificato e in numero troppo esiguo alla stessa area;
  • l’assegnazione a una palazzina priva di agibilità e di scarsa qualità strutturale;
  • l’assegnazione di obiettivi irraggiungibili, tenendo appunto conto della qualità e delle competenze del personale a disposizione;
  • una valutazione molto bassa della performance del dirigente nell’anno precedente.

Spiega ANAC che, come richiesto dall’art 54-bis d.lgs. n. 165/2001, il segnalante abbia descritto fatti potenzialmente configurabili come un’alterazione del corretto svolgimento dell’attività amministrativa, consistenti nell’uso distorto della funzione amministrativa, come desumibile alla potenziale violazione dei principi e norme in materia di assunzione di incarichi dirigenziali e di conflitto di interessi nello svolgimento di incarichi pubblici.

Whistleblowing: la legittimità della segnalazione

La disciplina in materia di whistleblowing, così come interpretata dalle Linee Guida vigenti nel regime normativo dell’art. 54- bis del d.lgs. n. 165/2001, richiede che l’analisi di tale requisito “vada compiuta caso per caso, dando rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione. Il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un’alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un’attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell’immagine dell’amministrazione”.

Ebbene, in ragione delle irregolarità riscontrate, si ritiene che il whistleblower abbia segnalato fatti idonei (attribuzione di incarichi non consentita e conflitto di interessi) a ledere il buon andamento dell’attività amministrativa riguardanti la pubblica amministrazione nell’ambito della quale il dipendente presta servizio.

Inoltre è stato riscontrato il nesso causale tra segnalazione e successivo comportamento ritorsivo da parte del direttore, al corrente della segnalazione.

Carattere ritorsivo riscontrato, peraltro, anche nel fatto che il whistleblower, anziché essere destinato a nuove funzioni, si sia ritrovato dopo al riorganizzazione a svolgere il medesimo ruolo che rivestiva prima ma con risorse inferiori e inadeguate, oltre che con una ridotta indennità di funzione. Ne consegue che la stessa rotazione del personale si è tradotta in un mero espediente utilizzato strumentalmente per danneggiare il segnalante, quando il comma 1 dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 afferma testualmente che “il pubblico dipendente che, nell'interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala all’Autorità Nazionale Anticorruzione, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

La delibera ANAC

Per ANAC le condotte e le iniziative adottate dal direttore hanno carattere ritorsivo ai sensi dell’art. 54-bis, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001, non avendo il soggetto interessato fornito la prova della non ritorsività delle stesse.  Ne consegue che dette condotte e iniziative sono state assunte e disposte a causa della segnalazione effettuata dal dirigente in ordine a presunte illegittimità delle quali era venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Quindi ANAC ha deliberato:

  • la natura ritorsiva e la conseguente nullità ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 delle deliberazioni assunte sulla riorganizzazione della struttura, limitatamente ai provvedimenti che impattano negativamente sulle attribuzioni del dirigente e sulla sua posizione dirigenziale all’interno dell’Amministrazione;
  • l'irrogazione della sanzione pecuniaria di 10mila euro ai sensi dell’art. 54- bis, co. 6, primo periodo d.lgs. 165/2001, secondo cui “qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro”.
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