Sentenza TAR Lombardia 26 aprile 2007, n. 1991
Il recupero del sottotetto, ancorché ammesso in deroga alle norme
locali, qualora comporti sopralzo del tetto, è soggetto al rispetto
della distanza di 10 metri tra pareti finestrate ex art. 9 d.m. n.
1444 del 1968
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