Sentenza TAR Lazio 24 settembre 2015, n. 11391
Gli Ordini professionali previsti nell'attuale ordinamento sono,
senza ombra di dubbio, “Enti pubblici non economici” e in quanto
tali sottoposti a tutti gli obblighi della legge anticorruzione
anche per quanto concerne il regime di incompatibilità dei propri
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