Sentenza Corte Costituzionale 3 giugno 2022, n. 135
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Ambiente
- Foreste - Norme della Regione Siciliana - Applicabilità del testo
unico in materia di boschi e foreste - Ricorso del Governo -
Lamentata violazione dei limiti delle competenze statutarie nonché
dei principi di ragionevolezza e tutela del paesaggio -
Inammissibilità delle questioni. Paesaggio - Norme della Regione
Siciliana - Eliminazione del vincolo paesaggistico sulle zone di
rispetto, con asseriti effetti sull’estensione del condono edilizio
- Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei limiti delle
competenze statutarie e dei principi di ragionevolezza, tutela del
paesaggio, buon andamento dell’amministrazione nonché invasione
della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale
-- Non fondatezza delle questioni. Paesaggio - Norme della Regione
Siciliana - Abrogazione del divieto di nuove costruzioni
all’interno delle zone di rispetto - Irragionevole abbassamento del
livello di tutela del paesaggio, violazione dell’obbligo di
pianificazione paesaggistica e dei limiti della competenza
statutaria in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità
costituzionale in parte qua . Paesaggio - Norme della Regione
Siciliana - Abrogazione del divieto dell’arretramento delle
costruzioni di 200 metri dai confini dei boschi e delle fasce
forestali - Irragionevole abbassamento del livello di tutela del
paesaggio, violazione dell’obbligo di pianificazione paesaggistica
e dei limiti della competenza statutaria in materia di tutela del
paesaggio - Illegittimità costituzionale.
Gazzetta Ufficiale 08/06/2022 1a Serie Speciale, n. 23
Documenti Allegati
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