Ordinanze CGARS 18 giugno 2024, n. 108-116
Edilizia e urbanistica – Titoli edilizi – Norme della Regione
Siciliana – Previsione la quale stabilisce che le disposizioni di
cui all’art. 15, primo comma, lettera a) , della legge regionale n.
78 del 1976, che impongono, tra l’altro, l’arretramento delle
costruzioni di 150 metri dalla battigia, devono intendersi,
“anziché sono”, direttamente ed immediatamente efficaci anche nei
confronti dei privati – Previsione che dispone l’immediata
efficacia di tali disposizioni, anziché dalla data di entrata in
vigore della legge regionale n. 15 del 1991. – Legge della Regione
Siciliana 30 aprile 1991, n. 15 (Nuove norme in materia di
controllo dell’attività urbanisticoedilizia, riordino urbanistico e
sanatoria delle opere abusive), art. 2, comma 3. In via
subordinata: Edilizia e urbanistica – Titoli edilizi – Norme della
Regione Siciliana – Condizioni di applicabilità della sanatoria –
Previsione che restano escluse dalla concessione o autorizzazione
in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15,
lettera a) , della legge regionale n. 78 del 1976, ad eccezione di
quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e
le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro
il 31 dicembre 1976. – [Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie)], art. 32-33, comma 11
(già 10), ultima proposizione, introdotto in Sicilia dall’art. 23
della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia
di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino
urbanistico e sanatoria delle opere abusive). © Riproduzione riservata