Ordinanze CGARS 18 giugno 2024, n. 108-116

Edilizia e urbanistica – Titoli edilizi – Norme della Regione Siciliana – Previsione la quale stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 15, primo comma, lettera a) , della legge regionale n. 78 del 1976, che impongono, tra l’altro, l’arretramento delle costruzioni di 150 metri dalla battigia, devono intendersi, “anziché sono”, direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati – Previsione che dispone l’immediata efficacia di tali disposizioni, anziché dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 1991. – Legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 15 (Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanisticoedilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), art. 2, comma 3. In via subordinata: Edilizia e urbanistica – Titoli edilizi – Norme della Regione Siciliana – Condizioni di applicabilità della sanatoria – Previsione che restano escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lettera a) , della legge regionale n. 78 del 1976, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976. – [Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie)], art. 32-33, comma 11 (già 10), ultima proposizione, introdotto in Sicilia dall’art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive). © Riproduzione riservata

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