Sanare gli abusi edilizi previsti dal DPR n. 380/2001 dopo il Decreto Semplificazioni
Con la sanatoria edilizia è possibile fare un accertamento di conformità sull'intervento, diversamente dal condono edilizio
Sanare gli abusi edilizi e accertamento di conformità: gli articoli 36 e 37 del Testo Unico Edilizia
Arriviamo adesso al nocciolo del problema: come sanare un abuso edilizio? cosa prevede il Testo Unico Edilizia?
Il DPR n. 380/2001 dedica due articoli al problema:
- l'art. 36 rubricato "Accertamento di conformità";
- l'art. 37 rubricato "Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità".
Sanare gli abusi edilizi e accertamento: art. 36 "Accertamento di conformità"
L’art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia (Accertamento di conformità) stabilisce che:
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso
di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di
segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui
all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla
scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1,
34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale
proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in
sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in
misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di
intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal
permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con
adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la
richiesta si intende rifiutata.
Gli elementi fondamentali del precetto normativo sono:
- si può adire alla richiesta di sanatoria soltanto fino alla
scadenza dei seguenti termini:
- prima che scadano i 90 giorni ingiunti con l’ordinanza di demolizione o al ripristino dello stato dei luoghi, per la demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire;
- entro il congruo termine stabilito nell’ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, per interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire;
- entro il congruo termine stabilito nell’ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio, per la rimozione o demolizione degli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o in totale difformità da esso, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire;
- e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative;
- la pretesa doppia conformità nei due momenti temporali
indicati, e cioè:
- al tempo del compimento dell’abuso;
- al tempo della richiesta della sanatoria;
- la subordinazione al pagamento di una sanzione amministrativa a titolo di oblazione;
- l’istanza di sanatoria è rifiutata in caso di silenzio, ossia di infruttuoso decorso del tempo previsto per la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, dove per rifiuto si intende il rigetto.
Sanare gli abusi edilizi e accertamento: art. 37 "Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità"
Per gli interventi subordinati al regime giuridico e amministrativo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è possibile conseguire la sanatoria dell’intervento abusivo tramite procedura di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 37 del Testo Unico Edilizia:
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui
all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità
dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la
sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi
stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione
certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro
e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo
3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali
e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese
del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329
euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su
immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella
lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero
per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa
la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro
sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova
applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al
comma 2.
4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione
della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario
dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento
versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516
euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione
all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del
territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la
segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente
effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta
il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata segnalazione certificata di inizio dell'attività non
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44.
Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione
all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui
agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità
di cui all’articolo 36.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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