Superbonus 110% e Bonus Facciate: in caso di isolamento termico a cappotto, quale scegliere?

Superbonus 110% vs Bonus Facciate: presupposti normativi, come si utilizzano, requisiti, spese ammissibili, limiti di spesa e convenienza

di Redazione tecnica - 09/11/2020

Superbonus 110% e Bonus Facciate: la risposta della posta di LavoriPubblici.it

Volendo riepilogare:

Isolamento termico a Cappotto
 
Superbonus 110%
Bonus facciate
Detrazione
110%
90%
Orizzone temporale
5 anni
10 anni
Sconto in fattura
Si
Si
Cessione del credito
Si
Si
Requisiti - l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
- redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico;
- garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
- Edifici ubicati in Zona a o B (decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444) o equipollente;
- facciata visibile dalla strada o da suolo pubblico;
- nel caso in cui gli interventi siano influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie dispertente lorda dell'edificio, gli interventi stessi devono soddisfare i requisiti di cui al DM 26 giugno 2015 e, con riquardo alla trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008
Spese ammissibili È possibile portare in detrazione le spese sostenute:
- per interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:
- per la fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- per la fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- per la demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
- per la demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi;
- per interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi;
- per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- per il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;
- per la coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
- per gli interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
- per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation;
- per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui ai superiori punti, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all’art. 119, comma 15 del Decreto Rilancio.
È possibile portare in detrazione le spese sostenute:
- per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi;
- per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.
- per interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- per interventi su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- per interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
- per il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
- per il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- per lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
- per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
- per altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico);
- per lo spostamento dei pluviali;
- per la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni;
- per lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.
Limiti di spesa - non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari (nel caso di 10 unità immobiliari, l'ammontare complessivo si calcola facendo 8 x 40.000 + 2 x 30.000 = 320.000 + 60.000 = 380.000 euro).
Nessuno

Volendo dare una risposta al nostro lettore, dunque, consigliamo di contattare un tecnico abilitato che dopo aver compreso le reali necessità del condominio e aver definito quali sono le spese che il condominio vuole effettuare, potrà fare delle simulazioni di spesa scegliendo la soluzione più conveniente per il caso di specie. Non esiste infatti una risposta unitaria "è più conveniente il superbonus" o "è più conveniente il bonus facciate". Tutto dipende dalle esigenze che solo un'analisi specifica potrà fare. Ricordiamo, pure, che è possibile accedere congiuntamente ad entrambe le detrazioni fiscali, scegliendone una per alcune spese e l'altra per altre...chiaramente sempre facendosi aiutare da un tecnico esperto!

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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