Superbonus 110% e Bonus facciate con cambio di destinazione da C/2 a residenziale: si può fare?
L'Agenzia delle Entrate sulla possibilità di beneficiare di superbonus 110% e bonus facciate su un edificio C/2 con cambio di destinazione in residenziale
Superbonus 110% e Bonus facciate: lo sconto in fattura e la cessione del credito
Per quanto riguarda la possibilità di optare per lo sconto in fattura per stati di avanzamento lavori (S.A.L.), per gli interventi di riduzione del rischio sismico ammessi al superbonus, in aggiunta alla documentazione richiesta è necessario acquisire:
- ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
- ai fini del Superbonus nonché dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L'asseverazione "è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle Pagina 10 di 14 spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi".
I tecnici abilitati che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni. Il predetto massimale non può essere inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati a seguito dell'attività prestata.
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 9 novembre 2020, n. 538Link Correlati
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