Ecobonus e Sismabonus: alcuni chiarimenti sul Superbonus 110%
Chiarimenti in merito a beneficiari e interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio
I beneficiari
Altro aspetto delicato riguarda i beneficiari delle due detrazioni. La Legge di Bilancio 2021 ha, infatti, esteso le due detrazioni fiscali anche alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
L’art. 119, comma 10 del Decreto Rilancio, però, prevede che le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni previste per gli interventi di miglioramento energetico su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
Quindi, mentre per il sismabonus non si pone alcun problema, la domanda arrivata in redazione è: su un edificio composto da 4 unità immobiliari e unico proprietario, posso beneficiare dell’ecobonus 110% solo per 2 unità immobiliari?
La risposta è chiaramente “NO”. Gli edifici unifamiliari vanno cioè trattati come condomini per cui, volendo fare un esempio, se siamo proprietari di 4 edifici di cui:
- uno plurifamiliare composto da 2 a 4 unità immobiliari;
- tre unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenti funzionalmente (o tre edifici unifamiliari);
potremo fruire dell’ecobonus 110% per l’edificio plurifamiliare e 2 dei 3 unifamiliari.
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