Agenzia delle entrate: Aggiornate le guide su Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, nei giorni scorsi con le ultime novità fiscali contenute nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)...

10/05/2019

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, nei giorni scorsi con le ultime novità fiscali contenute nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), le seguenti due guide fiscali:

  • Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali
  • Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali - Sarà ancora possibile, fino a tutto il 2019, chiedere una detrazione Irpef del 50% su un tetto massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2020, a meno che intervenga un’ulteriore proroga, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e il limite massimo di spesa sarà di 48mila euro. Stessa agevolazione confermata per chi acquista, entro l’anno in corso, un box, un posto auto o una casa in un edificio interamente ristrutturato.
Attenzione al nuovo adempimento introdotto dalla legge di bilancio 2018. Analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, per gli interventi che comportano un risparmio energetico occorre trasmettere all’Enea una comunicazione dei lavori effettuati, entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione. Per quelli terminati nel 2018, la trasmissione va fatta attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it; per gli interventi del 2019, è in corso di predisposizione un nuovo portale telematico.
Sul sito internet http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie è disponibile una guida rapida per la trasmissione dei dati, realizzata dall’Enea, con l’elenco degli interventi per i quali è scattato il nuovo obbligo.
Non si registrano novità, invece, sulle tipologie di interventi che danno diritto all’agevolazione e sulle modalità di pagamento: bonifico bancario, postale o tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento autorizzato.

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - Proroga al 31 dicembre 2019 anche per le detrazioni “maggiorate” Irpef/Ires riconosciute quando si effettuano interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nella guida, l’Agenzia illustra le varie tipologie di lavori per i quali si possono richiedere le detrazioni che, in linea generale, vengono confermate nella misura del 65% (l’importo massimo di spesa agevolabile è diverso a seconda del tipo di intervento che si effettua). Tuttavia, per alcuni interventi, già dall’anno scorso la percentuale di detrazione è cambiata. In particolare, è stata ridotta al 50% per l’acquisto e la posa in opera di finestre, schermature solari e impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. È aumentata, invece, per le opere sulle parti comuni realizzate in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico: 80%, se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore; 85%, se si ottiene la riduzione di due o più classi di rischio sismico.
Regole precise, dal 1° gennaio 2018, per le caldaie a condensazione. In particolare, la detrazione:

  • non spetta più, se la caldaia ha un’efficienza media stagionale inferiore alla classe A
  • spetta nella misura del 65%, per quelle rientranti almeno in classe A e dotate di sistemi di termoregolazione evoluti
  • diminuisce al 50% per le caldaie in classe A prive di questi sistemi di termoregolazione.

È sempre necessario, infine, ma solo per i contribuenti non titolari di reddito di impresa, effettuare il pagamento delle spese con bonifico bancario o postale, anche “on line”. Sono validi i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attenzione a non dimenticare di inviare all’Enea l’attestato di prestazione energetica (Ape) e la scheda informativa. L’Ape non è richiesto per l’installazione di pannelli solari, per la sostituzione di finestre e di impianti di climatizzazione invernale, per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata