Chiusura balcone: ci vuole il permesso di costruire
L'aumento volumetrico entro i limiti consentiti è un intervento di ristrutturazione edilizia. Il consiglio di Stato spiega quando e perché si può chiedere la sanatoria
La chiusura di un balcone con vetrate, infissi o altri elementi che ne determinano una trasformazione in una superficie abitabile di norma rientra tra gli interventi di ristrutturazione ex art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e necessita del permesso di costruire.
In particolare il permesso di costruire per la chiusura di un balcone è necessario quando:
- aumenta la volumetria dell’immobile;
- modifica la sagoma dell’edificio, con un intervento che incide sul prospetto dell’edificio e ne modifica in modo significativo l’aspetto esterno;
- incide sulla destinazione d’uso, con la trasformazione del balcone in un locale abitabile.
In alcuni casi, l’intervento potrebbe rientrare nell’edilizia libera o nella manutenzione straordinaria, quindi soggetto a CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) o SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ad esempio con l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (Vepa), ovvero elementi totalmente apribili e rimovibili, che non chiudono stabilmente lo spazio.
Chiusura balcone: ci vuole il permesso di costruire
Se la chiusura di un balcone necessita di un permesso di costruire, effettuare l’intervento in assenza di titolo edilizio non implica però che non possa essere sanato, se l’opera non è difforme dagli strumenti urbanistici ed edilizi.
Ed è proprio per questo che il Consiglio di Stato, con la sentenza del 2 aprile 2025, n. 2804, ha accolto l’appello dei proprietari di un appartamento che si erano visti negare la sanatoria per una cabina armadio realizzata chiudendo parzialmente un balcone e creando una volumetria aggiuntiva di circa 20mc. Il Comune aveva negato il permesso di costruire in sanatoria sostenendo che l’aumento di cubatura fosse consentito solo in caso di ristrutturazione edilizia, e non in caso di semplice manutenzione straordinaria.
Ne era derivato il ricorso al TAR, ribadendo che la chiusura del balcone rientrasse in una ristrutturazione edilizia per adeguamento funzionale e fosse compatibile con le norme urbanistiche locali, per cui poteva essere rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.
Il rigetto del TAR e i criteri per l’aumento volumetrico
Il TAR aveva rigettato il ricorso, stabilendo che l’intervento:
- era ammissibile solo se strettamente necessario per l'adeguamento tecnologico, igienico-sanitario o funzionale dell'edificio;
- poteva essere considerato ristrutturazione edilizia solo se rientrante nei criteri stabiliti dall’art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001, che disciplina la trasformazione sistematica di un edificio;
- non rientrava nella ristrutturazione edilizia in quanto l’intervento aveva solo modificato lo spazio interno con tramezzi, pavimentazione e intonaci, senza alterare l’edificio nella sua complessità.
Il TAR ha quindi confermato l’inammissibilità della sanatoria, ritenendo che l’aumento volumetrico fosse separato dall’eventuale ristrutturazione edilizia complessiva.
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