Coronavirus Covid-19: Sulla Gazzetta ufficiale di ieri il cosiddetto “Decreto Ristori”
Con l’articolo 1 che fa riferimento all’Allegato 1 sono definite le 53 categorie con i propri codici Ateco che potranno ottenere i contributi a fondo perduto
Misure per il sostegno alle imprese ed all’economia
Con l’articolo 1 del provvedimento che fa riferimento all’Allegato 1 sono definite le 53 categorie con i propri codici Ateco che potranno ottenere i contributi a fondo perduto che sarà rapportato ad una percentuale che va dal 100% al 400% del contributo a fondo perduto già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; si va dall’indennizzo del 100% per i taxi ed i Ncc all’indennizzo del 400% per le discoteche, sale da ballo night-club e simili mentre un indennizzo al 200% spetta a tutta la ristorazione:ristoranti, attività connesse alle aziende agricole, catering per banchetti ed eventi. Stesso indennizzo del 200% per gli operatori dello sport e dello spettacolo, le palestre e i circoli sportivi, le piscine, gli stadi, i cinema, le sale da concerto e le attività di supporto alle attività artistiche, così come i centri termali, le sale da gioco, le organizzazioni congressuali e le attività di organizzazioni associative.L'indennizzo è fissato, invece al 150% per gli alberghi, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, i rifugi di montagna, le colonie marine e montane, gli affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, le attività di alloggio connesse alle aziende agricole, le aree di campeggio e le aree attrezzate per camper e roulotte, gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, le gelaterie e pasticcerie, le gelaterie e pasticcerie ambulanti, i bar e gli altri esercizi simili senza cucina.
Nell'articolo 3 è istituito un “fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziate sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.
L'articolo 4 contiene la “sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa” con la precisazione che fino al 31 12 2020 “è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
L’articolo 8 precisa che le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al decreto-legge n. 137/2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
L’articolo 9 cancella la seconda rata IMU.
Con l’articolo 10 è stabilito che “Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020”
Documenti Allegati
Decreto-legge 28/10/2020, n. 137Link Correlati
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