Decreto Sviluppo: Limitazione alle riserve negli appalti pubblici

Mentre inizia oggi l'esame presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato della legge di conversione del Decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (not...

28/06/2011

Mentre inizia oggi l'esame presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato della legge di conversione del Decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (noto come "Decreto Sviluppo") recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” approvata dalla Camera dei deputati con voto di fiducia del 21 giugno scorso, vale la pena porre l'accento su quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettere hh1) ed hh3) con cui viene modificato ed integrato l'articolo 240-bis del Codice dei contratti relativo alla "Definizione dlle riserve".
Con le modifiche introdotte al comma 1 del citato articolo 240-bis viene stabilito che l'importo complessivo delle riserve non può, in ogni caso, essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale mentre con l'inserimento del comma 1-bis viene aggiunto, fatto ancora più dirompente, che non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.

In buona sostanza da un lato viene imposto un tetto massimo all'importo delle riserve commisurato all'importo contrattuale mentre, con l'inserimento del comma 1-bis, per i progetti che a partire dall'8 giugno saranno oggetto di verifica, ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli dal 44 al 59 del Regolamento n. 207/2010, non sarà possibile alcuna riserva; è opportuno, però, precisare che le disposizioni relative alla verifica dei progetti, così come disposto all'articolo 357 del nuovo regolamento, non si applicano alle opere per le quali sia stato già approvato, alla data dell'8 giugno 2011, il progetto da porre a base di gara.

Alla luce, dunque, delle modifiche introdotte al Codice dei contratti dal "Decreto Sviluppo" varrebbe l'assioma che i progetti approvati antecedentemente all'8 giugno 2011 possono essere imperfetti mentre quelli approvati successivamente all'8 giugno 2011, vista la preventiva verifica, devono essere perfetti e, quindi, per gli stessi le imprese non possono effettuare riserve.
Certamente si tratta di una norma di natura economica voluta, probabilmente, dal Ministero dell'Economia Giulio Tremonti, che consentirà, certamente, di limitare i costi scaturenti dai contenziosi nelle opere pubbliche ma è lecito avere qualche dubbio sulla praticabilità di una norma che definisce, in pratica, impossibili le riserve su aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.
E' forse impossibile che possano esserci errori nella verifica dei progetti?

Di questo avviso non sono, ovviamente le imprese e l'Associazione grandi imprese edili (AGI) ha chiesto, senza alcun risultato, la cancellazione delle modifiche introdotte all'articolo 240-bis poiché la norma impone "forti limitazioni alla tutela delle imprese appaltatrici a fronte dei danni loro derivanti da errori e/o carenze dei progetti posti a base delle gare".
Era, anche, arrivata la proposta di prevedere, in alternativa alla cancellazione delle modifiche introdotte, la possibilità per le imprese di rivalsa sul progettista e/o sul validatore, con una richiesta di risarcimento danni o, in alternativa, era stato chiesto l'inserimento di una norma idonea per avviare un confronto preliminare tra imprese partecipanti, amministrazione e progettista per individuare da subito eventuali errori ma il Governo è stato sordo a tali richieste ed il maxiemendamento ha confermato quanto previsto nel testo del decreto-legge.
 

A cura di Paolo Oreto
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