Ecobonus e Sismabonus: alcuni chiarimenti sul Superbonus 110%
Chiarimenti in merito a beneficiari e interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio
Superbonus 110%: l’orizzonte temporale
Partiamo da un numero certo. L’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), nella sua formulazione post conversione in legge, ha previsto un orizzonte temporale per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110%, compreso tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
L’attuazione completata solo a ottobre 2020 e le difficoltà applicative iniziali, hanno spinto praticamente tutti gli operatori del settore a richiedere una proroga del bonus 110%. Proroga che è arrivata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).
Con l’art. 1, commi da 66 a 72, la Legge n. 178/2020 ha, infatti, esteso l’orizzonte temporale per sostenere le spese che entrano in detrazione al 110%, fino al 30 giugno 2022.
Sono, anche, state previste alcune eccezioni:
- per gli IACP, in riferimento agli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus 110%), le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- per gli IACP che alla data del 31 dicembre 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
- per i condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Un aspetto, però, da non trascurare è contenuto all’interno del comma 74, articolo 1 della citata Legge di Bilancio 2021. Tutte le proroghe al 2022 per il superbonus sono subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
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