#Equocompenso, OICE: “Finalmente si ridà dignità all’attività professionale”
“Siamo particolarmente soddisfatti che il legislatore abbia riconosciuto un principio che deve essere sempre ritenuto fondamentale per tutti i rapporti negoz...
“Siamo particolarmente soddisfatti che il legislatore abbia riconosciuto un principio che deve essere sempre ritenuto fondamentale per tutti i rapporti negoziali, in ambito privato e pubblico. Si tratta di una vittoria comune a tutti coloro che operano in questo settore, prova ne sia che da subito abbiamo sostenuto le iniziative della Rete delle professioni tecniche e di Inarcassa e che saremo al loro fianco alla manifestazione del 30 novembre".
Queste le parole di Gabriele Scicolone, Presidente dell’OICE (l’Associazione delle società di ingegneria e architettura italiane, aderente a Confindustria) in riferimento alla norma del decreto legge fiscale, approvata dal Senato con che introduce il principio dell’equo compenso per i professionisti.
"Riteniamo - continua Scicolone - che tecnicamente la norma sia ancora migliorabile sotto il profilo dell’ambito di applicazione soggettivo, ma è indubbio che si tratti di un importante risultato, condiviso e auspicato, che finalmente ridà dignità al rapporto fra committenza e soggetto che svolge l’attività professionale. Si riconosce qualcosa che sembrava scontata, ma non lo era nei fatti e cioè che in un rapporto a prestazioni corrispettive il compenso non è una variabile indifferente, ma essenziale in quanto remunera il lavoro intellettuale, frutto di anni di studi, di formazione e di investimenti per rimanere al passo con l’innovazione”.
La norma approvata (proposta di modifica n. 19.0.2001 al DDL n. 2942) prevede l'inserimento dell'Art. 13-bis (Equo compenso e clausole vessatorie) alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e la sua estensione alle prestazioni rese dai professionisti nei rapporti di lavoro autonomo (art. 1, legge 22 maggio 2017, n. 81), anche iscritti agli ordini e collegi.
La norma arriva all'indomani della sentenza nell'ormai celeberrimo caso Catanzaro con la quale il Consiglio di Stato ha legittimato un bando per la redazione del Piano strutturale e del relativo Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) con un importo a base di gara pari a 1 euro e un rimborso spese (preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate) nel limite massimo di 250 mila euro
“È vero - continua il Presidente Scicolone - è una risposta forte anche alla pronuncia del Consiglio di Stato ma a nostro avviso, dopo il decreto correttivo che ha posto importanti paletti su questa materia, difficilmente una sentenza analoga a quella di Catanzaro sarebbe emessa. Ciò detto il Consiglio di Stato aveva detto una cosa inaccettabile: che il progettista poteva fare a meno del compenso perché avrebbe avuto altre utilità e a questo la norma risponde chiaramente dicendo che queste utilità non possono sostituire in alcun modo un compenso che deve essere congruo con la prestazione svolta sia qualitativamente sia quantitativamente”.
Per i rapporti con la committenza pubblica l’affermazione del principio per Scicolone “è applicabile ai rapporti negoziali esclusi dal confronto concorrenziale, come gli affidamenti diretti fino a 40.000 euro; per gli incarichi dati in gara, in cui il prezzo lo fa la concorrenza, il committente non ha alcun ruolo, se non nelle fasi successive. Occorrerà quindi incidere, sviluppando i positivi elementi contenuti nelle linee guida ANAC e nel codice, per fare sì che si possa valutare adeguatamente - escludendola - una offerta anomala con un ribasso eccessivo. Per parte nostra da sempre sosteniamo che si debbano utilizzare i punteggi-soglia per la valutazione tecnica così da disincentivare le offerte con forti ribassi, applicare la riparametrazione dei punteggi e le formule bilineari sul prezzo. Su questo bisogna lavorare tutti insieme subito dopo il varo definitivo della legge”.
Riportiamo di seguito il testo completo dell'emendamento approvato.
19.0.2001 (testo 2)
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 19-bis.
(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n.
247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali
degli avvocati)
1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è
inserito il seguente:
''Art. 13-bis.
(Equo compenso e clausole vessatorie)
1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti
professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo
svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività
di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di
imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti
nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese,
come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, è regolato dalle disposizioni del presente
articolo. Il presente articolo si applica quando le convenzioni
sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo
periodo.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso
determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta
proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto,
nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione
legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui
al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi
dell'articolo 13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente
predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova
contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le
clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che
determinano, anche in ragione della non equità del compenso
pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico
dell'avvocato.
5. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state
oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che
consistono:
a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare
unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la
stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del
contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere
prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo
gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico
dell'avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la
rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla
prestazione dell'attività professionale oggetto della
convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta
giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura
o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di
lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il
minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le
spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte
o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione
sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo
cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta
compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione,
anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o
fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la
consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di
sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano
vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e
approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed
approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle
convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento
delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le
quali le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6
sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La
nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più
clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di
decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle
convenzioni medesime.
10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la
vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del
presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina
il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato
ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice
civile''.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31
dicembre 2012, n. 247 si applicano, in quanto compatibili, anche
alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1
della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e
collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto
articolo sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27.
3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di
trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività,
garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle
prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi
conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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