Istanze di sanatoria: la legittimità dei provvedimenti sanzionatori
Rimessa in pristino di opere abusive: in presenza di istanza di sanatoria, si possono emettere provvedimenti sanzionatori solo qualora sia stato previamente ...
Rimessa in pristino di opere abusive: in
presenza di istanza di sanatoria, si possono emettere provvedimenti
sanzionatori solo qualora sia stato previamente adottato un
espresso provvedimento sull'istanza di condono, ma ciò comunque non
è rapportabile al cosiddetto silenzio assenso delle
Amministrazioni.
Con questa motivazione la V Sezione del Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso in appello del Comune di Limena per la riforma
della sentenza n. 1008/2000 del Tar Veneto Sez.
II, che aveva annullato un provvedimento
dell'Amministrazione nei confronti di due privati cittadini nel
quale veniva disposta la rimessione in pristino di luoghi dove
erano state realizzate delle opere ritenute abusive e per le quali
era stata presentata istanza di condono - a poco più di un mese di
distanza dalla richiesta di rilascio di una concessione edilizia
per un'area adiacente - motivando la decisione con il
silenzio assenso, essendo trascorsi ventiquattro mesi
previsti dall'art. 35 della legge n. 47/1985, senza che il Comune
si pronunciasse esplicitamente sulla fattispecie.
Contro tale parere del giudice di prime cure, il Comune di Limena
ha quindi proposto appello proprio in Consiglio di Stato,
facendo presente come l'avere emanato un provvedimento di
remissione in pristino dei luoghi fosse già in sè espressione di un
diniego all'istanza di sanatoria, unito tra l'altro, in
questo caso, anche al fatto che il termine annuale decorrente dalla
data di presentazione di domanda di sanatoria non fosse decorso,
proprio per l'intervento di tale impugnativa e che il
silenzio-assenso dell'amministrazione non fosse comunque scattato
per l'assenza di alcuni requisiti indispensabili nell'istanza di
sanatoria stessa.
I giudici di Palazzo Spada hanno invece considerate infondate tale
motivazioni, e ribadendo l'illegittimità del provvedimento del
Comune perché emesso senza previa adozione di uno
specifico provvedimento di rigetto dell'istanza di
sanatoria, hanno rilevato che quando viene
presentata domanda di sanatoria di abusi edilizi, diventano
inefficaci i precedenti atti sanzionatori (ordini di demolizioni,
inibitorie, ordine di sospensione dei lavori), nel presupposto,
così come affermato da ricorrente giurisprudenza, che "sul piano
procedimentale, il Comune è tenuto innanzi tutto a
esaminare ed eventualmente a respingere la domanda di condono
effettuando, comunque, una nuova valutazione della situazione
mentre, dal punto di vista processuale, la documentata
presentazione di istanza di condono comporta l'improcedibilità del
ricorso per carenza di interesse avverso i pregressi provvedimenti
repressivi" (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 ottobre
2012, n. 5553).
Ciò tra l'altro implica che non si può ritenere il silenzio
assenso dell'Amministrazione quale causa di illegittimità
dell'impugnativa, ragion per cui il Consiglio di Stato, ha
comunque stabilito che la motivazione della sentenza di primo grado
vada riformulata laddove si faccia riferimento all'essere
intervenuto un condono edilizio.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO