La verifica dei requisiti nelle procedure sottosoglia

È necessario disporre le verifiche sui requisiti anche in caso di affidamenti diretti? E se si, anche per gli importi più irrisori?

di Pier Luigi Girlando - 07/04/2025

La partecipazione degli operatori economici alle procedure evidenziali - ma, come vedremo nel prosieguo, anche a quelle di carattere derogatorio financo ad investire gli affidamenti diretti - è vincolata al possesso di determinati requisiti di moralità e, se previsti dal “bando”, di carattere speciale (ovvero economico-finanziari, tecnico-professionali e di idoneità professionale).

Affidamenti diretti e cause di esclusione

Ci si chiede se le disposizioni concernenti i motivi di esclusione (oggi codificati dal D.Lgs. n. 36/2023 in cause di esclusione automatica, art. 94, e non automatica, artt. 95 e 98) debbano intendersi quali norme aventi portata generale - in tal caso applicabili anche alle procedure sottosoglia - o solo di dettaglio e quindi riservate alle procedure ad evidenza pubblica in senso stretto. Ovvero, in termini più prettamente pratici: “è necessario disporre le verifiche sui requisiti anche in caso di affidamenti diretti? E se si, anche per gli importi più irrisori?”.

Una prima granitica risposta è fornita dall’art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici, rubricato “Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea” nella quale è previsto che “L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”.

Non v’è dubbio, quindi, che la disciplina dei motivi di esclusione abbia carattere generale, non rilevando tanto l’importo quanto la necessità, individuata dal legislatore, che la Pubblica Amministrazione stipuli accordi con soggetti meritevoli di ricevere dei vantaggi economici. Dunque, non essendo la disciplina delle “cause di esclusione” derogata – se non nei limiti che esamineremo più avanti – nell’ambito del sottosoglia comunitario, anche in caso di procedura negoziata sottosoglia e di affidamento diretto la fase di verifica dei requisiti rappresenta un segmento sub-procedimentale imprescindibile.

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