Malfunzionamento MePA: il MIT sulla riapertura dei termini di gara
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) fornisce un importante chiarimento in merito alla richiesta di riapertura dei termini di gara su piattaforma MePa
Procedura MePa: cosa succede se un operatore economico non riesce a presentare l’offerta nei termini previsti a causa di presunti problemi tecnici della piattaforma di gara? La stazione appaltante è obbligata a riaprire i termini della procedura?
Malfunzionamento MePA: nuovo parere del MIT
A rispondere è il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che con il parere n. 3263 del 27 febbraio 2025 ha chiarito un aspetto fondamentale nelle procedure di gara telematiche gestite tramite MEPA: la proroga dei termini di presentazione delle offerte è possibile solo in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma e non può essere concessa per negligenza dell’operatore economico.
Il quesito sottoposto al MIT riguardava una gara avviata tramite Richiesta di Offerta (RDO) su MEPA, con scadenza il 20 dicembre 2024. Un operatore economico, che non aveva presentato l’offerta nei termini previsti, ha richiesto successivamente la riapertura dei termini, sostenendo che tra il 19 e il 27 dicembre 2024 si sarebbero verificati problemi tecnici sulla piattaforma che avrebbero impedito l’invio dell’offerta.
La stazione appaltante aveva risposto che:
- non vi erano stati malfunzionamenti conclamati, ma solo rallentamenti del sistema, che tuttavia non avevano impedito agli altri concorrenti di inviare correttamente le proprie offerte;
- l’operatore non aveva segnalato alcun problema nei tempi utili, né richiesto una proroga prima della scadenza;
- l’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 consente la proroga solo in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma.
In particolare, il terzo periodo del citato comma 2, art. 25, D.Lgs. n. 36/2023, dispone: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”.
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