Mancata presentazione dell’offerta: non comporta esclusione automatica

La Commissione di gara può solo limitarsi a non ammettere l'OE alle fasi successive, mentre determinare l'esclusione rimane competenza del RUP

di Redazione tecnica - 19/02/2025

La mancata presentazione di un’offerta non comporta l’esclusione da parte della Commissione di gara trattandosi di un passaggio formale che rimane sempre a carico del RUP.

Si tratta di una suddivisione di ruoli particolarmente netta in caso di procedura da aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa e che è stata suggellata anche nel nuovo Codice Appalti, come spiega il TAR Umbria con la sentenza del 14 febbario 2025, n. 122.

Il caso ha preso avvio dal ricorso proposto da un OE contro il provvedimento di esclusione dell’offerta da una procedura aperta per mancata presentazione della documentazione, da cui era discesa la mancata ammissione alle fasi successive della procedura. Nel dettaglio, l’OE, dopo il caricamento dell’offerta sulla piattaforma telematica, avrebbe dovuto confermarla. Senza questa operazione, la SA, di fatto, non ha ricevuto nulla.

Da qui il ricorso, sostenuto da queste motivazioni:

  • l'esclusione sarebbe stata adottata dalla Commissione di Gara e poi approvata dalla stazione appaltante, peraltro senza alcuna autonoma determinazione, in violazione della pacifica previsione che attribuisce al solo RUP la competenza in punto di ammissioni ed esclusioni da gara;
  • dalla lex specialis non emergeva in maniera chiara che il regolare invio dell’offerta richiedesse, dopo il caricamento a sistema, la conferma dell’offerta;
  • l’esclusione da gara per mancata conferma dell’offerta economica è una sanzione espulsiva non ricompresa tra quelle tassativamente elencate all’art. 10 del codice appalti, e quindi il disciplinare telematico andava quindi essere colpito da nullità parziale;
  • l’esclusione della ricorrente discenderebbe da una interpretazione eccessivamente formalistica e contrastante con i principi del risultato e della fiducia, giacché, nonostante l’offerta sia stata regolarmente caricata a sistema ed inviata, la mancata conferma della stessa avrebbe l’effetto di non consentire la partecipazione dell’offerente alla fase successiva.

La SA, da parte sua, ha specificato che la Commissione non ha formalmente escluso dalla gara il ricorrente, ma ha preso atto della mancanza del presupposto materiale che avrebbe consentito all’offerente di essere ammessa alla fase di valutazione dell’offerta economica, ovvero la sua regolare presentazione. Pertanto non era necessario un autonomo coinvolgimento del RUP, che ha comunque fatto proprie le risultanze dei verbali nel documento istruttorio, poi trasmettendoli alla stazione appaltante per l’approvazione.

 

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