NIENTE AIUTI SENZA IL DURC

Con la circolare n. 902 del 23 marzo 2006 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile scorso, il Ministero delle at...

12/04/2006
Con la circolare n. 902 del 23 marzo 2006 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile scorso, il Ministero delle attività produttive interviene sulle regole per ottenere l'erogazione dei contributi.
Tra le altre, ricordiamo le seguenti novità:




  • nessuna erogazione è possibile senza il rilascio del Documento di regolarità contributiva (DURC);
  • diversa modalità per il calcolo dei dipendenti con precisazione che gli assunti sono considerati soltanto se lavorano almeno 15 giorni;
  • per quanto concerne i macchinari, gli impianti e le attrezzature è obbligatoria l'attestazione "nuovo di fabbrica;
  • sono ammessi i contratti "chiavi in mano" con alcune complicazioni.
Scatta, quindi, l'obbligo, per ottenere l'erogazione dei contributi, di dimostrare la regolarità contributiva dell'azienda per mezzo del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da Inps, Inail e Casse edili ai sensi della legge 22 novembre 2002, n. 266 Il Durc, nato per le imprese edili ed utilizzato dalle stesse per ottenere i certificati di pagamento dei lavori eseguiti è stato recentemente esteso alle altre imprese in caso di richiesta di finanziamenti e/o sovvenzioni.

Per quanto concerne il calcolo dei dipendenti, viene precisato che il numero degli occupati è quello medio mensile degli stessi durante i 12 mesi dell'esercizio di riferimento ed è determinato sulla base dei dati rilevati con riferimento a ciascun mese, con la precisazione che viene considerato un mese l'attività svolta per più di 15 giorni.

Per quanto concerne i macchinari, gli impianti e le attrezzature,l'impresa deve acquisire e conservare la documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione.
Tale documentazione deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonché allegata in copia alla documentazione di spesa presentata ai fini di ciascuna erogazione. La mancata o incompleta esibizione di detta documentazione da' luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.

Limitatamente, poi, ai programmi di investimento relativi ai settori "Industria" e "Turismo", la realizzazione del programma da agevolare o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto "contratto chiavi in mano", fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti.
Le forniture che intervengono attraverso contratti "chiavi in mano" devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per se' non ammissibili.
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