Patente cantieri edili: la nota ANCE sul decreto attuativo

Modalità di rilascio, quanti punti spettano, come ottenerne altri e come vengono decurtati: ecco l'approfondimento ANCE sul sistema che entrerà in vigore dal prossimo 1° ottobre

di Redazione tecnica - 30/07/2024

Presentazione della domanda per il conseguimento della patente

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del TUSL, devono presentare la richiesta per il rilascio della patente in formato digitale attraverso il portale dell’INL. Sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La domanda di rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche tramite soggetto delegato, inclusi i consulenti del lavoro.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal TUSL;
  • c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del d.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) può essere attestato con autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000. Il possesso degli altri requisiti (lettere b), d) e f)) va attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000 che disciplina gli atti di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Dopo la presentazione della domanda, sul portale viene rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale.

Nel caso di imprese e lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea questi sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. In caso contrario, devono presentare domanda per il rilascio della patente di cui all’articolo 27 del TUSL. Stessa prassi nel caso di imprese e lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea.

I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.

Infine la patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni relative al possesso dei requisiti. In particolare in caso di grave omissione della formazione dei datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro, prescritta dal TUSL, ove accertata in via definitiva, la patente è revocata.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.

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