Patente cantieri edili: la nota ANCE sul decreto attuativo

Modalità di rilascio, quanti punti spettano, come ottenerne altri e come vengono decurtati: ecco l'approfondimento ANCE sul sistema che entrerà in vigore dal prossimo 1° ottobre

di Redazione tecnica - 30/07/2024

Attribuzione di criteri ulteriori

Alla patente, dotata del punteggio iniziale di 30 crediti base e gli ulteriori 30 attribuibili sulla base della storicità dell’azienda, possono essere assegnati altri 40 crediti secondo le modalità indicate nella tabella allegata al decreto.

In  particolare, possono essere attribuiti fino a ulteriori 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nei seguenti casi:

  • a. possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
  • b. asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile” ;
  • c. investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • d. possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui al comma 3, lett. b), di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
  • e. utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell’Inail;
  • f. adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • g. almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS.;

Possono essere attribuiti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c), n. 2 (crediti non ricompresi nel precedente elenco), fino a 10 ulteriori crediti, nei seguenti casi:

  • a. dimensione dell’organico aziendale;
  • b. possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
  • c. possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
  • d. applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  • e. attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
  • f. formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
  • g. riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
  • h. possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  • i. certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente ne è già in possesso, mentre se viene conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, essi sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione.

Se i requisiti sono costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell’INL.

 

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