Permesso di costruire: chi è legittimato a richiederlo?

Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti soggettivi per la richiesta dei titoli edilizi e il ruolo dei coeredi nelle impugnazioni

di Redazione tecnica - 28/04/2025

Chi può davvero chiedere un permesso di costruire? Basta essere in possesso dell’immobile o serve anche un titolo giuridicamente valido? E cosa succede se a richiederlo è un soggetto che non risulta proprietario per effetto di una sentenza civile di nullità?

Un permesso a chi non ha titolo: interviene il Consiglio di Stato

A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3498/2025, chiarendo un aspetto cruciale della disciplina edilizia: la legittimazione soggettiva per l’ottenimento del titolo abilitativo. Il caso trattato è emblematico e consente alcune considerazioni operative di rilievo anche per i tecnici.

La vicenda origina dal rilascio di un permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da residenziale a commerciale. L’istanza era stata presentata da un soggetto che aveva acquisito l’immobile a seguito di una serie di atti di compravendita. Tuttavia, un giudicato civile aveva dichiarato la nullità degli atti di provenienza, determinando l’assenza di qualsiasi titolo giuridico in capo al richiedente.

La ricorrente – coerede della proprietaria originaria – aveva impugnato il permesso, ottenendo dal TAR un annullamento basato su due elementi fondamentali:

  • il rilascio a favore di un soggetto privo della legittimazione soggettiva;
  • la conoscenza da parte dell’Amministrazione dell’esistenza di un contenzioso civile pregiudizievole.
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