Progettazione esecutiva e sottoservizi: la claudicante evoluzione normativa

Riflessioni operative sul progetto esecutivo alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023

di Pier Luigi Gianforte - 11/03/2025

Da un colloquio con l’amico avv. Marco Martinelli che ringrazio per l’amicizia ed il sempre fattivo confronto scaturiscono queste brevi riflessioni. Come è noto, l’attuale Codice dei contratti pubblici (il D.Lgs. n. 36/2023) ribadisce quanto affermato dal previgente D.Lgs. n. 50/2016 in tema di esecutività del progetto.

Il progetto esecutivo nel nuovo Codice dei contratti

Il progetto esecutivo costituisce, infatti, uno dei due livelli della progettazione in materia di lavori pubblici, la cui disciplina è descritta dall’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e, più nello specifico, dall’Allegato I.7 che ne definisce e sviluppa il contenuto.

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa” (Allegato I.7, art. 22 comma 1).

Il legislatore tiene dunque a porre l’attenzione sull’esigenza di coerenza del progetto esecutivo; sia nei confronti del progetto di fattibilità tecnico-economica, sia rispetto agli obiettivi da realizzare come delineati nel documento di indirizzo alla progettazione.

Ciò viene meglio espresso nell’ambito dell’attività di verifica della progettazione (art. 42, D.Lgs. n. 36/2023) per cui “nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente” (comma 1, primo periodo).

È sottesa l’esigenza che vede progetto esecutivo e progetto di fattibilità tecnico-economica redatti dal medesimo soggetto, proprio a sottolineare la coesione e la continuità tra i due momenti della progettazione; qualora l’affidamento sia disgiunto, è richiesta la preventiva accettazione senza riserve dell’attività progettuale già svolta.

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