REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI IMPIANTI DISTRIBUZIONE GPL USO NAUTICO
Sulla Gazzetta ufficiale n. 245 del 21 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 6 ottobre 2009 recante “Approvazione della reg...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 245 del 21 ottobre scorso è stato
pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 6 ottobre
2009 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli
impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto ad uso
nautico.”.
Il decreto che consta di 6 articoli e di un allegato si applica agli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) ad uso nautico per l'alimentazione di motori di imbarcazioni poste in acqua.
Gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all’allegato del decreto stesso in modo da grantire i seguenti obiettivi:
Il decreto che consta di 6 articoli e di un allegato si applica agli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) ad uso nautico per l'alimentazione di motori di imbarcazioni poste in acqua.
Gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all’allegato del decreto stesso in modo da grantire i seguenti obiettivi:
- minimizzare le cause di rilascio accidentale di GPL, di incendio e di esplosione;
- limitare i danni in caso di evento incidentale;
- permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
- i principi comuni;
- i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali;
- gli elementi costitutivi degli impianti;
- gli elementi pericolosi degli impianti;
- i serbatoi fissi;
- le pompe;
- le recinsioni;
- il sistema di emergenza;
- le tubazioni per GPL in fase liquida;
- i dispositivi e le modalità di riempimento dei serbatoi fissi;
- l’impianto elettrico;
- gli estintori;
- le distanze di sicurezza;
- le norme di esercizio.
- nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione e, nei Comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato;
- nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
- nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
A cura di Paolo
Oreto
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