Ristrutturazione edilizia e detrazioni 55%: altri chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
La posa di un parquet di tipo "flottante" (che non necessita di collanti per essere posato) non è riconducibile alla categoria di beni finiti che beneficiano...
La posa di un parquet di tipo "flottante" (che non necessita di
collanti per essere posato) non è riconducibile alla categoria di
beni finiti che beneficiano dell'IVA agevolata al 10%, ma a quella
dei materiali di rivestimento che scontano l'aliquota IVA
ordinaria. Inoltre, la posa di un pavimento contro terra è
riconducibile all'ipotesi di "pavimento contro l'esterno", dunque
può fruire della detrazione del 55% prevista per gli interventi di
risparmio energetico, purché siano rispettati i requisiti di
"trasmittanza termica" previsti dall'allegato B al decreto del
ministro per lo Sviluppo economico 11 marzo 2008.
Questo è, in sintesi, il contenuto della Risoluzione n. 71/E del 25
giugno 2012, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto
all'interpello di un contribuente che aveva avviato degli
interventi di ristrutturazione edilizia di una civile abitazione,
presso cui prenderà residenza anagrafica al termine dei lavori, che
comprendono: la realizzazione di un insieme sistematico di opere
volte al risparmio energetico (applicazione di materiale coibente
alle pareti esterne, installazione di nuovi infissi esterni
isolanti, realizzazione di impianto di riscaldamento con pannelli
solari e caldaia a biomassa), alla parziale ridistribuzione dei
volumi interni all'appartamento e alla messa a norma degli impianti
elettrici e di riscaldamento.
Come specificato dal contribuente, tali interventi hanno comportato
la demolizione dei muri, la loro ricostruzione in altra parte
interna e il taglio della pavimentazione esistente per il passaggio
dei nuovi impianti. Per il ripristino della pavimentazione,
divenuto obbligatorio in seguito ai suddetti interventi, è stato
scelto come materiale un pavimento in laminato (tipo "parquet") ed
è stato previsto l'inserimento, tra il piano esistente e i pannelli
in HDF (High Density Fiberboard), di due sottopavimenti
sovrapposti, uno in sughero da 2 mm con funzioni di isolante
termico e uno in polietilene da 200 micron con funzioni di
isolamento dall'umidità di risalita.
La posa in opera del pavimento in laminato sarà di tipo
flottante, attraverso un sistema di posa brevettato dalla
azienda produttrice, che non prevede l'utilizzo di collanti. Tale
tipologia di posa in opera consente una facile rimozione dei
singoli pannelli o il completo smantellamento della pavimentazione
senza incorrere in alcun deterioramento dello stesso materiale ai
fini di una successiva utilizzazione in altro ambiente.
Ciò premesso, il contribuente ha domandato all'Agenzia qual è
l'aliquota IVA applicabile e se è possibile poter usufruire della
detrazione del 55% per il risparmio energetico.
Aliquota IVA applicabile
In riferimento all'aliquota IVA, l'Agenzia ha ricordato che
l'aliquota IVA agevolata è applicabile ai "beni finiti" che, anche
successivamente al loro impiego nella realizzazione dell'intervento
di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi
nell'immobile. Nel caso di specie, il pavimento di cui trattasi è
pur sempre riconducibili alla categoria dei materiali di
rivestimento e, in quanto tali, non possono essere considerati beni
finiti. Le singole liste prefinite che compongono la
pavimentazione, infatti, non sono di per sé elementi dotati di una
propria individualità e autonomia funzionale e una volta smontate,
anche se suscettibili di riutilizzazione, perderebbero le proprie
caratteristiche strutturali di pavimentazione. Dunque, il parquet
di tipo flottante delle suddette caratteristiche sconta l'aliquota
IVA ordinaria.
Detrazione del 55%
Per quanto concerne la possibilità di fruire della detrazione del
55% per il risparmio energetico, l'Agenzia ha ricordato che l'art.
1, comma 345, della Legge n. 296 del 2006, stabilisce che la
detrazione dall'imposta lorda di una quota pari al 55% delle spese
documentate, relative "ad interventi su edifici esistenti,
parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti
strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) finestre
comprensive di infissi, spetta (...) a condizione che siano
rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in
W/m2k, della Tabella 3 allegata alla presente
legge". Tali requisiti sono stati definiti dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008, il cui
allegato "B" indica i valori di trasmittanza termica delle
strutture componenti l'involucro edilizio, distinguendo le
strutture opache verticali da quelle orizzontali e, fra queste
ultime, le coperture dai pavimenti; a proposito dei pavimenti,
l'allegato precisa che deve trattarsi di "pavimenti verso locali
non riscaldati o verso l'esterno". L'Enea - ente preposto alla
verifica e al controllo dei presupposti richiesti dalla norma
agevolativa in ordine al conseguimento del risparmio energetico -
nelle schede pubblicate sul proprio sito riguardanti la
trasmittanza termica individua anche l'ipotesi del "pavimento
contro terra".
In definitiva, il "pavimento contro terra" è riconducibile alle
ipotesi di "pavimenti verso l'esterno" e in quanto tale può fruire
della detrazione del 55%, purché siano rispettati i requisiti di
trasmittanza termica previsti e gli ulteriori adempimenti posti a
carico del contribuente per beneficiare della detrazione.
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