Superbonus 110%: come fruire delle detrazioni fiscali previste dal decreto Rilancio
Superbonus 110%: interventi trainanti, trainati, beneficiari, ambito oggettivo, esclusioni e modalità di fruizione (sconto in fattura e cessione del credito)
Superbonus 110%: soggetti beneficiari, ambito oggettivo ed esclusioni
L'art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio definisce puntualmente i soggetti che possono beneficiare del superbonus ovvero:
- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le organizzazioni non lucrative di utilità, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- lle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Ma come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella sua circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, sotto il profilo oggettivo, gli interventi devono essere realizzati:
- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Occorre, infine, ricordare che a prescindere dal beneficiario o dall'intervento, il superbonus 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
- A/8 - Abitazioni in ville;
- A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico (modifica apportata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, cosiddetto “decreto agosto” o “decreto rilancio 2”).
Link Correlati
Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornatoINDICE
IL NOTIZIOMETRO