Superbonus 110%: come fruire delle detrazioni fiscali previste dal decreto Rilancio

Superbonus 110%: interventi trainanti, trainati, beneficiari, ambito oggettivo, esclusioni e modalità di fruizione (sconto in fattura e cessione del credito)

di Redazione tecnica - 26/11/2020

Superbonus 110%: la risposta al quesito 1

Rispondendo alla prima parte del quesito del nostro lettore, possiamo affermare che se il suo appartamento non ha un accesso autonomo dall'esterno, non gli sarà possibile accedere direttamente alle detrazioni fiscali del 110%. Potrà farlo sono come interventi trainati di efficientamento energetico e solo se il condominio dove è ubicata l'unità immobiliare deciderà di realizzare un intervento trainante di riqualificazione energetica (isolamento termico a cappotto o sostituzione dell'impianto di climatizzazione).

Superbonus 110%: la risposta al quesito 2, sconto in fattura e cessione del credito

La risposta al quesito 2 potrà sembrare banale ma non lo è per chi non ha mai beneficiato di una detrazione fiscale. Nel caso di lavori che prevedono una qualche forma di agevolazione fiscale, non c'è un soggetto che fornisce i denari necessari. Nel caso di un intervento che costa ad esempio 10.000 euro e beneficia di una detrazione fiscale del 50% in 10 anni, il contribuente non "ottiene direttamente" 5.000 euro ma dovrà pagare interamente la somma per poi beneficiare di una riduzione delle imposte di 500 euro/anno per 10 anni.

Ma sono anche possibili delle interessanti opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione fiscale. L'art. 121 del Decreto Rilancio ha, infatti, previsto per gli anni 2020 e 2021 due opzioni alternative:

  • lo sconto in fattura, ovvero uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito, che consente al contribuente di cedere la detrazione fiscale maturata ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Oltre che per gli interventi che accedono al superbonus, le due opzioni sono state estese anche ad interventi che accedono ad altre detrazioni fiscali:

  • recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR): quelli che accedono al bonus casa ovvero gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • efficienza energetica (art. 14 del decreto legge n. 63/2013): quelli cioè che accedono all'ecobonus, ad esempio gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
  • adozione di misure antisismiche (art. 16 del decreto legge n. 63/2013): quelli cioè che hanno accesso al sismabonus ordinario;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63/2013).

Benché meno convenienti sotto l'aspetto economico, le due opzioni (sconto in fattura e cessione del credito) consentono al contribuente di poter intervenire abbattendo notevolmente i costi.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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