Superbonus 110% e Bonus facciate con cambio di destinazione da C/2 a residenziale: si può fare?
L'Agenzia delle Entrate sulla possibilità di beneficiare di superbonus 110% e bonus facciate su un edificio C/2 con cambio di destinazione in residenziale
Superbonus 110% e Asseverazione: prezzi di riferimento e SAL
Ciò premesso, rispondendo alla terza parte dell'interpello, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato l'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017, come modificato dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 n. 329, per il quale:
- comma 4-bis "Al fine di usufruire delle misure di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,(...), per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1°luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per tutte le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti e redatte con le modalità di cui agli allegati B, B-1 e B-2 è richiesta apposita polizza assicurativa secondo le modalità di cui al citato articolo 119, comma 14";
- comma 4-ter "Al fine di usufruire dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (...), il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL, con le modalità di cui al medesimo comma, redigendolo secondo il modello di cui all'allegato1. Il SAL costituisce l'attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l'ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l'importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis. Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell'intervento contestualmente all'attestazione relativa all'ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all'allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all'allegatoB-2";
- comma 4-quater "La documentazione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è consegnata dai professionisti incaricati ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 11, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell'apposizione del visto di conformità ivi previsto".
Ai fini dell'asseverazione, da parte dei professionisti incaricati, della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, anche con riferimento ad ogni stato di avanzamento lavori (S.A.L.), occorre fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020 - emanato ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013 e richiamato nel comma 13-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio - non contiene alcuna indicazione in merito agli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici.
Va, peraltro, rilevato che nell'Allegato B al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 - in base al quale va redatta l'asseverazione di cui al citato comma 13, lett. b), dell'articolo 119 del decreto Rilancio - è previsto, tra l'altro, che il tecnico indichi il prezzario mediante il quale ha stimato la congruità della spesa ammessa alla detrazione.
Per quanto riguarda, infine, la modalità di determinazione del 30% dell'intervento agevolabile, necessario per esercitare l'opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle spese riferite all'intero intervento e non all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.
Al riguardo, nel modello di cui all'Allegato 1 del DM n. 58/2017 va riportato, per ciascun S.A.L., il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto, e l'ammontare di quelli corrispondenti alla stato di avanzamento dei lavori oggetto dell'asseverazione.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 9 novembre 2020, n. 538Link Correlati
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