Superbonus 110%, interventi e limiti di spesa: chiarimenti su isolamento termico lastrico solare e fotovoltaico
L'Agenzia delle Entrate risponde sul superbonus in merito all'isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva e sul fotovoltaico
Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati
La circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate ha già chiarito che il superbonus 110% spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, indicati nel comma 1 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cd. interventi "trainati"), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, effettuati, tra l'altro su:
- parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia "trainanti", sia "trainati");
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo "trainati").
Superbonus 110%: l'isolamento termico a cappotto
In riferimento all'intervento di isolamento termico a cappotto prospettato dal contribuente, la detrazione del 110% spetta nel caso l'intervento interessi almeno il 25% delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro.
La stessa circolare n. 24/E ha chiarito che tra le spese ammissibili rientrano anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno, che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull'involucro opaco incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell'edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
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