Superbonus 110% per i condomini: cosa c'è da sapere
Tutto quello che serve sapere per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio per i condomini
Gli interventi trainanti e trainati per i condomini
Per quanto riguarda i condomini, possono essere ammessi a detrazione fiscale del 110% i seguenti interventi trainanti:
- l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico);
- la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- gli interventi di riduzione del rischio sismico (commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).
Una volta realizzati gli interventi trainanti di riqualificazione energetica, le singole unità immobiliari (residenziali) possono realizzare uno o più interventi trainati (a condizione che sia rispettato il requisito del doppio salto di classe energetica):
- abbattimento di barriere architettoniche, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
- efficientamento energetico delle unità immobiliari;
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
Nel caso di realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (eco o sisma) è anche possibile la realizzazione dei seguenti interventi:
- installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
La realizzazione del solo intervento di riduzione del rischio sismico consente l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
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